Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16802 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16802 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/10/1989
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Busto Arsizio, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato
richiesta di NOME COGNOME (alias NOME COGNOME) di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: sentenza pronunciatavTribunale di Busto Arsizio
6/7/2017, irrevocabile il 7/12/2017, per i reati di cui agli art. 73 d.P.R. 309/1990 per detenzione a fine di spaccio commessi a Busto Arsizio il 24/1/2017; sentenza del Gip del
Tribunale di Busto Arsizio per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, per cessione di coca importazione dell’Olanda e di cui all’art. 3 I. 75/1958, commessi a Legano nel 2015;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione
relazione all’art. 81 cod. pen., evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto
Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sul dato tempora
91.senza considerare che questo era stato comunque contenuto
/nonché la sostanziale omogeneità delle condotte;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate’in quanto il
provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come
questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti- emerge che i re
‘,
si riferiscono situazioni del tutto diverse sia GefFre al contesto di commissione (i fatti o della prima sentenza sono stati commessi da solo e quelli oggetto della seconda in concorso) sia riguardo alle condotte, comunque significativamente diverse, per cui non è possibile ritene che questi siano il frutto di una originaria ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 286 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/20,21, di Serio, n.m.; Sez 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); 1
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile / in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che n è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6/3/2025