Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità di un ricorso davanti alla Corte di Cassazione. Spesso si crede, erroneamente, che ogni grado di giudizio sia un’opportunità per ridiscutere l’intera vicenda processuale. La Suprema Corte, tuttavia, ribadisce il suo ruolo di giudice di legittimità, chiarendo quando un ricorso inammissibile viene respinto senza nemmeno un’analisi nel merito. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario penale.
I Fatti del Processo
Il caso origina dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui la mancata concessione di un’attenuante, la quantificazione della pena base, il bilanciamento delle circostanze e il diniego di una pena sostitutiva. L’appello si fondava su una serie di censure volte a ottenere una valutazione più favorevole dalla Suprema Corte.
Analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei tribunali precedenti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, i motivi del ricorso sono stati giudicati come una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre reali vizi di legittimità.
La ripetitività dei motivi come causa di inammissibilità
Uno degli aspetti centrali della decisione è che i motivi di ricorso non possono limitarsi a replicare le stesse argomentazioni già presentate e rigettate nei gradi precedenti. La Cassazione ha sottolineato che il ricorrente, anziché evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza d’appello, si era limitato a riproporre le medesime doglianze. Questo comportamento processuale trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo giudizio sul fatto, funzione che non compete alla Suprema Corte.
L’introduzione di temi nuovi
Un altro punto cruciale che ha portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile è stato l’aver sollevato, in relazione alla recidiva, questioni che non erano state precedentemente sottoposte alla Corte d’Appello. Il processo ha una struttura graduale e non è consentito introdurre per la prima volta in Cassazione argomenti che dovevano essere discussi nei gradi di merito.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità. In primo luogo, ha ritenuto che le censure relative alla mancata applicazione dell’attenuante, alla pena base, al bilanciamento delle circostanze e al diniego della pena sostitutiva fossero state adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni “giuridicamente corrette, puntuali… e immuni da manifeste incongruenze logiche”.
In secondo luogo, riguardo alla continuazione tra i reati, la Corte ha osservato che i motivi erano “manifestamente infondati”. La Corte d’Appello, infatti, aveva già fornito una giustificazione adeguata per le riduzioni di pena apportate, rendendo il suo giudizio non censurabile in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha ribadito che un ricorso è inammissibile quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese senza individuare vizi specifici che rientrino nei poteri di controllo della Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa decisione serve da monito: il ricorso per cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare solo per denunciare specifici vizi di legittimità e non come un’ulteriore istanza per ridiscutere il merito di una vicenda. L’esito sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e critici verso la decisione impugnata, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché ripropongono censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, introducono temi nuovi, o sono manifestamente infondati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove o la congruità della pena?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può riesaminare le prove o la valutazione discrezionale sulla misura della pena operata dai giudici precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non presenti vizi logici manifesti o contraddittori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11332 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11332 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 18/12/1976
avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato, la memoria e le note difensive trasmesse nell’interesse del ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità in quanto per un verso replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudi del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglian difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. cp, alla misura della pena base irrogata, al bilanciamento tra circostanze operato in termini equivalenza, al giudizio prognostico negativo speso nel denegare la pena sostitutiva rivendicata dalla difesa;
per altro verso, in relazione alla ritenuta recidiva, introducono temi di giudizio non devo alla Corte del merito, infine sono manifestamente infondati quanto alla misura degli aumenti a titolo di continuazione apportati per i reati satellite, avendo la Corte del merito, partendo dalle valutazi rese su tali punti dal primo giudice, non contestate con l’appello, adeguatamente giustificato ragioni giustificative delle riduzioni apportate, così da rendere il relativo giudizio di meri censurabile in questa sede
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 febbraio 2025.