Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11801 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11801 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GENOVA il 23/01/1950
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta;
rilevato che con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine alla valutazione del compendio probatorio acquisito a suo carico, con particolare riferimento alla dichiarazione testimoniale ritenuta dirimente ai fini della sussistenza dell’elemento psicologico soggettivo;
ritenuto che lo stesso non sia deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare aspecifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838 – 01);
ritenuto, altresì, che il motivo in questione non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-6);
ritenuto, infine, che il medesimo sia manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01), laddove la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025.