Ricorso inammissibile: la decisione della Cassazione su un caso di resistenza
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile è l’esito che si verifica quando l’atto di impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte, impedendo una discussione nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quali siano i motivi che portano a tale declaratoria, analizzando un caso relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di resistenza, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi volti a smontare l’impianto accusatorio e la pena inflitta. I punti sollevati nel ricorso concernevano la presunta insussistenza del reato, l’intervenuta prescrizione e la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza della Corte fornisce una spiegazione dettagliata delle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Questi elementi sono fondamentali per comprendere i limiti e i requisiti di un ricorso in Cassazione.
1. Ripetitività e Genericità dei Motivi
Il primo e fondamentale rilievo della Corte è che il ricorso era fondato su motivi “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e respinte dal giudice d’appello. La Corte d’Appello, secondo i giudici di legittimità, aveva fornito una giustificazione congrua e logicamente corretta sulla responsabilità penale dell’imputato. Proporre in Cassazione le stesse identiche argomentazioni, senza individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata, rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
2. La Manifesta Infondatezza della Questione di Prescrizione
Un altro motivo di ricorso riguardava la presunta prescrizione del reato, commesso nel settembre 2017. La Cassazione ha liquidato questa doglianza come “manifestamente infondata”. La ragione risiede nella contestazione della “recidiva reiterata” all’imputato. Questa aggravante ha l’effetto di allungare i tempi necessari per la prescrizione del reato. Nel caso specifico, la Corte ha calcolato che né il termine di prescrizione massimo (fissato per dicembre 2028), né quello ordinario erano decorsi al momento delle sentenze di primo e secondo grado.
3. La Genericità dei Motivi sulla Pena
Infine, anche le censure relative alla quantificazione della pena sono state ritenute generiche. La sentenza d’appello aveva correttamente fatto riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole), motivando adeguatamente la sanzione inflitta. Il ricorso non ha saputo evidenziare un’errata applicazione di tali criteri, limitandosi a una critica non specifica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e che denuncino reali vizi di violazione di legge o di motivazione illogica, e non una semplice riproposizione delle tesi già bocciate nei gradi precedenti. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica attenta, che sappia individuare i reali punti deboli di una sentenza, anziché tentare una generica rivisitazione dei fatti. L’esito, altrimenti, è una condanna definitiva e un ulteriore aggravio di spese per l’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi erano una mera riproduzione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello, il motivo sulla prescrizione era manifestamente infondato e le critiche sulla pena erano generiche.
La prescrizione del reato era maturata in questo caso?
No, la prescrizione non era maturata. Al ricorrente era contestata la recidiva reiterata, una circostanza che allunga i termini di prescrizione. La Corte ha specificato che né il termine massimo (dicembre 2028) né quello ordinario erano stati raggiunti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12540 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12540 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FOGGIA il 15/02/1976
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consolida giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 1, ove si rinviene congr giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntua esame delle pur generiche deduzioni difensive, anche circa l’insussistenza della causa di non pun i bilità);
ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all’intervenuta prescrizione del reato, commesso I’ll settembre 2017, in quanto al ricorrente è contestata la recidiva reiterata e, dunque, non risulta maturata né quella massima (11 dicembre 2028), né quella ordinaria tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione a giudizio in appello o prima di quella di secondo grado:
ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici i quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025.