Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Ammissibilità
L’ordinanza n. 47819/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa naufragare per vizi procedurali prima ancora di essere esaminata nel merito. Il caso in esame, relativo a una condanna per resistenza a pubblico ufficiale, si conclude con una dichiarazione di ricorso inammissibile, evidenziando l’importanza cruciale della corretta formulazione dei motivi di impugnazione in ogni grado di giudizio.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 337 del Codice Penale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati riguardavano due aspetti principali: la valutazione della sua responsabilità penale e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è entrato nel vivo di tali questioni, fermandosi a un gradino precedente: la valutazione preliminare dell’ammissibilità dei motivi stessi.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso e li ha ritenuti entrambi viziati da difetti che ne hanno impedito la trattazione. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Motivo non Dedotto in Appello
Il primo motivo di ricorso, concernente il giudizio di responsabilità, è stato giudicato inammissibile perché non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio, ossia davanti alla Corte d’Appello. Questo rappresenta un errore procedurale fondamentale: la Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito dove poter introdurre argomenti nuovi. Le questioni devono seguire un percorso graduale attraverso i vari gradi di giudizio. Introdurre una doglianza per la prima volta in Cassazione la rende, di fatto, inammissibile.
La Genericità del Secondo Motivo
Il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato anch’esso respinto. La Corte ha stabilito che la critica mossa alla sentenza della Corte d’Appello era ‘generica’. In altre parole, il ricorrente non aveva contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni con cui i giudici di secondo grado avevano negato le attenuanti. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche, e non può limitarsi a una lamentela vaga e non circostanziata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è eminentemente processuale. La declaratoria di inammissibilità non significa che il ricorrente avesse torto o ragione nel merito, ma semplicemente che il suo ricorso non possedeva i requisiti tecnici per essere esaminato. La Corte ribadisce il suo ruolo di giudice della legittimità, non del fatto, e sottolinea la necessità che i ricorsi siano specifici, pertinenti e proposti nel rispetto delle scansioni processuali. La mancata deduzione di un motivo in appello e la genericità di un altro sono vizi che precludono l’accesso al giudizio della Suprema Corte, la quale non può supplire alle mancanze difensive dei gradi precedenti.
Le Conclusioni
Le conclusioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Per il ricorrente, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. A livello più generale, la decisione serve da monito sull’importanza della diligenza e della precisione tecnica nella redazione degli atti di impugnazione. Ogni motivo deve essere chiaramente articolato, specifico e proposto nella sede processuale corretta, pena la chiusura prematura del giudizio con conseguenze economiche negative per l’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo non era stato sollevato nel precedente grado di appello, mentre il secondo motivo era stato formulato in modo generico, senza contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, sulla base di questa ordinanza, non è possibile introdurre un motivo di ricorso per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione se questo non è stato precedentemente dedotto nel giudizio di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47819 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47819 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13702/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e al mancato riconosc delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, non dedotto in appello e, il secondo, ge rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 7 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.