Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere le ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea i limiti del giudizio di legittimità e le gravi conseguenze per chi presenta un’impugnazione basata su motivi non consentiti. Il caso riguarda un individuo condannato per violazione della legge sugli stupefacenti, il cui tentativo di ribaltare la sentenza si è scontrato con i fermi paletti procedurali del nostro ordinamento.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, la normativa che disciplina gli stupefacenti. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro.
Contro la decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente:
1. Violazioni di legge e vizi di motivazione nella valutazione delle prove.
2. Errata configurazione del reato contestato.
3. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’imputato ha inoltre depositato una memoria difensiva per ribadire ulteriormente le proprie argomentazioni.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 2 novembre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, accertando che l’impugnazione non possiede i requisiti per essere esaminata.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso respinto per inammissibilità, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o dilatorie.
Le Motivazioni dietro la Declaratoria di Inammissibilità
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, ha rilevato che alcune delle doglianze (lamentele) sollevate in Cassazione non erano mai state presentate nell’atto di appello. Si tratta di motivi nuovi, che non possono essere introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità.
In secondo luogo, e in modo ancora più significativo, i giudici hanno evidenziato come le altre argomentazioni fossero semplicemente una riproposizione di quelle già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo la Corte, non ha individuato vizi specifici nella sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto, chiedendo ai giudici di legittimità di rimettere in discussione l’intero quadro probatorio. Questo è un compito che esula completamente dalle funzioni della Corte di Cassazione, la quale non è un ‘terzo grado di giudizio’ sul merito, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
La presente ordinanza ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione non può essere una mera occasione per ridiscutere i fatti del processo. Deve, al contrario, basarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione evidenti e decisivi, come l’illogicità manifesta o la contraddittorietà. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse tesi già bocciate in appello o a sollecitare una rivalutazione delle prove, la sua sorte è segnata: la declaratoria di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un aggravio economico per il ricorrente, chiamato a pagare sia le spese del procedimento che una sanzione alla Cassa delle ammende, come monito contro l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta doglianze non proposte nel precedente grado di giudizio (l’appello) oppure quando reitera argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla corte precedente, cercando di ottenere una mera rivalutazione dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Un ricorso che mira a una ‘mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto’ è destinato all’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47490 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47490 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla ‘valutazione delle prove e alla configurabilità del reato, e al diniego delle attenuanti generiche; argomenti che sono stati in parte reiterati con la memoria difensiva del 25 ottobre 2023;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze non proposte con l’atto di appello ovvero reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-5 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023