Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sulla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi sono generici o mirano a una nuova valutazione del merito. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi che guidano le decisioni della Corte.
Il Percorso Giudiziario e l’Appello in Cassazione
Il caso trae origine dalla sentenza di una Corte d’Appello, contro la quale un imputato ha proposto ricorso per Cassazione. La difesa ha articolato l’impugnazione su diversi punti critici, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I motivi principali del ricorso erano i seguenti:
1. Mancato proscioglimento per prescrizione: La difesa sosteneva che il reato fosse ormai estinto per il decorso del tempo.
2. Mancato riconoscimento dell’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.): Si affermava che l’imputato avesse agito per salvarsi da un pericolo attuale.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): Si riteneva che il fatto commesso fosse di gravità talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
4. Errato giudizio di comparazione delle circostanze: Si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.
Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile non poteva essere accolto. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che limitano strettamente l’ambito del giudizio di legittimità.
La Genericità del Motivo sulla Prescrizione
Il primo motivo è stato giudicato privo di specificità. Secondo la Corte, la difesa non ha individuato un errore di diritto commesso dai giudici di merito, ma ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove. Questo approccio è estraneo al sindacato di legittimità della Cassazione, il cui compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico la loro decisione.
La Manifesta Infondatezza delle Altre Censure
Anche i motivi relativi allo stato di necessità e alla particolare tenuità del fatto sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito avevano già ampiamente esaminato e respinto queste argomentazioni con motivazioni corrette sia sul piano logico che giuridico. Il ricorso si limitava a riproporre le stesse doglianze senza confrontarsi efficacemente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Infine, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti (art. 69 c.p.) rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in Cassazione solo se viziata da palese illogicità o arbitrarietà, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) servono ad accertare i fatti e a valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice di merito, senza evidenziare un vizio di legge o un’aperta illogicità nella motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
I giudici hanno evidenziato come i giudici di merito avessero fornito una spiegazione ampia e coerente del loro convincimento, rendendo le censure della difesa un mero tentativo di ottenere una terza valutazione sul fatto, non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello. Per il ricorrente, ciò comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia rappresenta un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere tecnicamente ineccepibile, focalizzato su questioni di diritto e supportato da argomentazioni specifiche che mettano in luce vizi reali della sentenza impugnata. Proporre motivi generici o puramente fattuali non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo di specificità, cioè non indica chiaramente gli errori di diritto della sentenza impugnata, oppure quando tende a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, non di merito. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione delle leggi e la logicità della motivazione della sentenza precedente, non può rivalutare le prove o ricostruire i fatti.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44955 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44955 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, è privo di specificità e tende a prefigurare rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittim avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logic e giuridici (Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458), le ragioni del lo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che lamentano il mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all’art. 131pen., sono privi di specificità e manifestamente infondati in quanto i giudici del merito ha adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520), le censure difensive devolute con l’atto di appello (si vedano, particolare, pagg. 6 – 9);
considerato che l’ultimo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle opposte circostanze, è manifestamente infondato in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen., impli una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legitti qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.