Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità per ridiscutere l’intero processo. Un’ordinanza recente ci mostra chiaramente le conseguenze di un ricorso inammissibile, ovvero quando l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte. Questo accade quando i motivi proposti non rispettano i rigidi requisiti formali e sostanziali richiesti, trasformando l’appello in un esercizio sterile con costi significativi per il ricorrente.
Analizziamo una decisione della Suprema Corte che ribadisce un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di merito.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la condanna in primo grado, aveva visto la sua sentenza confermata anche dalla Corte d’Appello di Ancona. Non rassegnato, decideva di proporre ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e il concetto di ricorso inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su diverse presunte violazioni di legge e vizi di motivazione. Nello specifico, ha contestato:
* L’affermazione della sua colpevolezza e la qualificazione giuridica dei fatti.
* Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
* Il diniego della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
* La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, come disciplinato dall’art. 131-bis del codice penale.
Questi motivi, sebbene apparentemente pertinenti, nascondevano una debolezza fatale che ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma nel modo in cui sono state presentate. La Corte ha osservato che le doglianze dell’imputato erano meramente “reiterative”, cioè ripetevano argomenti che la Corte d’Appello aveva già esaminato in modo approfondito e respinto con motivazioni logiche e corrette.
In sostanza, il ricorrente non ha evidenziato veri e propri errori di diritto o vizi logici manifesti nella sentenza impugnata, ma ha cercato di indurre la Cassazione a una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e didattica. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente; questo compito spetta ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). La Suprema Corte ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Presentare un ricorso che si limita a riproporre le stesse tesi difensive già vagliate e disattese, senza individuare specifici vizi di legittimità, equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sul fatto. Questa richiesta è inammissibile. La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, due conseguenze automatiche e onerose per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’uso corretto dello strumento del ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito per adire la Suprema Corte. È necessario individuare e argomentare in modo specifico e puntuale vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge o una palese illogicità nel ragionamento del giudice. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma si traduce in una sanzione economica che aggrava la posizione del condannato. Pertanto, la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e rigorosa, focalizzata esclusivamente sui profili di diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le lamentele (doglianze) erano una semplice ripetizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, configurandosi come una richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in tremila euro.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44267 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44267 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica dei fatti, al diniego delle attenuanti generiche e della circostanza dell’art. 62 n. 4 cod. pen., e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 4-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023