Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Corte di Cassazione
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale che il suo appello rispetti requisiti ben precisi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare le ragioni che portano a dichiarare un ricorso inammissibile, una decisione che pone fine al percorso processuale confermando la condanna. In questo articolo, esamineremo un’ordinanza che chiarisce perché non basta essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una revisione dalla Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa nei confronti di un individuo per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, la difesa ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due questioni principali: la prima riguardava la valutazione della sua responsabilità penale, mentre la seconda contestava il mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante, quella di aver cagionato un danno di speciale tenuità.
I Motivi del Ricorso e perché è un Ricorso Inammissibile
Il ricorso presentato si basava su argomentazioni che, secondo la valutazione della Suprema Corte, non erano idonee a essere esaminate in quella sede. La difesa, infatti, non ha sollevato questioni relative a errori nell’applicazione della legge (vizi di legittimità), ma ha tentato di ottenere una riconsiderazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. Questo approccio è stato il motivo principale che ha portato alla dichiarazione di ricorso inammissibile. I giudici hanno riscontrato che i motivi erano:
1. Meramente Ripetitivi: Le censure erano una semplice riproposizione di argomenti già presentati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità.
2. Sostanzialmente Volti a una Nuova Valutazione: L’imputato chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e i fatti, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
3. Obiettivamente Generici: Le critiche alla sentenza d’appello erano formulate in modo vago e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche su cui si basava la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si può riesaminare il caso da capo. La Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, il ricorso non evidenziava vizi di questo tipo, ma si limitava a proporre una lettura alternativa delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito delle questioni sollevate, i giudici non hanno potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte comporta conseguenze significative per il ricorrente. Con la dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sulla violazione di norme di diritto o su vizi logici della motivazione, evitando di trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo, e non consentito, giudizio sui fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente ripetitivi di censure già valutate nei gradi precedenti, e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, compiti che non rientrano nelle funzioni della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è riesaminare le prove per decidere se i fatti si sono svolti in un modo o in un altro, ma solo controllare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2881 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2881 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 25029/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconosci della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e dall’altra, perché obiettiva generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano (cfr anche sentenza di primo grado);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.