Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11079 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a NAPOLI il 18/06/1964 COGNOME nato a NAPOLI il 20/02/1977
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 21 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione, appellata dagli imputati, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Napoli il 10 febbraio 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto entrambi responsabili di concorso nel reato di furto consumato pluriaggravato di un’opera d’arte realizzata da un allievo di NOME COGNOME in conseguenza condannando ciascuno, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola la pena; con conferma nel resto.
I ricorsi denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo.
3.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.
Premesso che all’udienza in appello NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno rinunziato a tutti i motivi, fatta eccezione per quelli in materia di pena (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata), la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sul trattamento sanzionatorio: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Le censure, peraltro, non risultano scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata ed il trattamento punitivo risulta, comunque, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione.
4.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.