Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando un imputato viene condannato nei primi due gradi di giudizio, l’ultima via per contestare la sentenza è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, questo strumento non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. Un’ordinanza recente ci mostra chiaramente quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale, specialmente se si limita a riproporre le stesse argomentazioni. Analizziamo il caso per capire i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano nei confronti di un giovane per reati legati agli stupefacenti. Ritenendo ingiusta la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna o una diversa qualificazione giuridica del fatto, magari in una fattispecie meno grave.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti stessi dell’impugnazione. La Corte Suprema agisce come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma assicurarsi che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione fondamentale dietro la declaratoria di inammissibilità risiede nella natura dei motivi presentati dal ricorrente. La Corte ha osservato che le argomentazioni non introducevano nuove censure sulla violazione della legge, ma si limitavano a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, cosa che esula dalle competenze della Suprema Corte.
I giudici hanno sottolineato che la sentenza d’appello era ben motivata, giuridicamente corretta e immune da vizi logici. Le conclusioni dei giudici di merito erano coerenti con le prove raccolte e giustificavano sia la condanna sia la qualificazione del reato, escludendo l’ipotesi più lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti.
La presentazione di un ricorso che è una mera fotocopia dei motivi d’appello, senza individuare specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, è destinata a scontrarsi con una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La legge, in particolare l’articolo 616 del codice di procedura penale, prevede conseguenze precise per chi presenta un ricorso inammissibile. Il ricorrente non solo vede la sua condanna diventare definitiva, ma viene anche condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata fissata in tremila euro. Questa misura ha una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, finalizzato a denunciare vizi di legittimità e non a ottenere una terza valutazione dei fatti. Per avere una possibilità di accoglimento, i motivi devono essere specifici, pertinenti e devono evidenziare come e perché la Corte d’Appello abbia sbagliato nell’applicare la legge o abbia costruito una motivazione illogica. Diversamente, il risultato sarà, come in questo caso, una secca declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in sede di legittimità?
Significa che la Corte non riesamina i fatti o le prove come in un terzo grado di giudizio, ma si limita a verificare che i giudici precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico ammontava a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2796 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2796 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
D letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenut convergenza degli elementi acquisiti rispetto alla finalità illecita della detenzione riscont con riguardo alla qualificazione del fatto in termini non compatibili all’ipotesi di cui al comma 5 TUS
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 novembre 2025.