Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna davanti alla Corte di Cassazione, spera di ottenere un annullamento o una revisione della decisione. Tuttavia, non tutti gli appelli vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei motivi che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, illustrando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché le doglianze dei due ricorrenti non hanno superato il vaglio di ammissibilità.
Il Contesto del Caso: Appello alla Suprema Corte
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le loro motivazioni, sebbene distinte, miravano entrambe a contestare la sentenza di secondo grado. Il primo ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Il secondo, invece, contestava l’identificazione della sua persona e la sua partecipazione all’attività delittuosa. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto entrambi i ricorsi non meritevoli di un esame approfondito.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Un’Analisi Dettagliata
La Corte ha analizzato separatamente i due ricorsi, evidenziando per ciascuno le ragioni della sua manifesta infondatezza o genericità, elementi che conducono inevitabilmente a una pronuncia di inammissibilità.
Il Primo Ricorrente: Attenuanti Generiche e Discrezionalità del Giudice
Il primo motivo di ricorso si è scontrato con un principio consolidato: la graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione ha ribadito che il giudice, nel motivare il diniego, non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come in questo caso il ‘ruolo strategico’ dell’imputato, per giustificare la propria decisione. Un ricorso che si limita a contestare genericamente questa valutazione, senza evidenziare un vizio logico palese o una violazione di legge, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Il Secondo Ricorrente: La Riproposizione dei Fatti
Il secondo ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di doglianze in fatto. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni di diritto, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di primo e secondo grado. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo giudice’ del fatto. Il sindacato di legittimità si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non a stabilire se le prove potessero essere interpretate diversamente. L’appello era privo della necessaria indicazione di specifici ‘travisamenti’ delle prove, ovvero di errori palesi nella lettura degli atti processuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste considerazioni, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, ha condannato ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il primo, svolto in primo e secondo grado, si occupa di ricostruire i fatti e valutare le prove. Il secondo, di competenza esclusiva della Cassazione, ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento delle prove o la discrezionalità del giudice senza individuare errori di diritto o vizi logici macroscopici, esorbita dai poteri della Corte e non può essere accolto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: la Corte di Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Per presentare un ricorso efficace, è indispensabile formulare censure specifiche, che attengano a violazioni di legge o a difetti di motivazione evidenti e decisivi, e non limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali. La decisione serve da monito sulla necessità di redigere ricorsi tecnicamente rigorosi, pena la loro immediata reiezione con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la concessione delle attenuanti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso era generico e non evidenziava un vizio logico o una violazione di legge, ma contestava semplicemente la valutazione del giudice, che peraltro non è tenuto a considerare ogni singolo elemento ma solo quelli decisivi.
Qual è il motivo dell’inammissibilità del secondo ricorso, relativo all’identificazione dell’imputato?
Il secondo ricorso è stato ritenuto inammissibile perché era una mera riproposizione di doglianze sui fatti, finalizzata a ottenere una nuova valutazione delle prove. Questo compito non spetta alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è limitato al controllo di legittimità e non a un nuovo esame del merito.
Cosa comporta per i ricorrenti la dichiarazione di inammissibilità del loro ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a disincentivare impugnazioni infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18937 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, cori il quale genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio irrogato, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai princip enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonc all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da ta valutazione (si veda, in particolare, pag. 6, ove se ne evidenzia il ruolo strategico).
Letto il ricorso di NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all’identificazione dell’imputato e alla sua partecipazione all’attività delittuosa contestata, è meramente riproduttivo di doglianze in fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 19 marzo 2024
Il C nsi liere estensore
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Il Presidente