Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti dell’Impugnazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e critichino in modo argomentato la sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle stesse difese già respinte in appello non è sufficiente e conduce, come stabilito da una recente ordinanza della Suprema Corte, a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio riafferma il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità e non come un terzo grado di merito, delineando chiaramente i confini dell’attività difensiva in ultima istanza.
Il Caso in Esame: La Contestazione sulla Graduazione della Pena
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. Il ricorrente, in sostanza, contestava la correttezza della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano negato il beneficio, ritenendo la propria pena eccessiva.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici hanno evidenziato come le argomentazioni del ricorrente non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. Secondo la Suprema Corte, tali motivi non assolvono alla funzione tipica di una critica argomentata, ma si limitano a riproporre una questione di fatto già decisa, risultando così non specifici ma solo apparenti.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è Stato Dichiarato
L’ordinanza si fonda su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, ribadendo con forza alcuni concetti chiave del processo penale.
La Reiterazione dei Motivi e la Mancanza di Specificità
Il primo punto cruciale è che il ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto di appello. Deve contenere una critica mirata e specifica alla decisione di secondo grado, evidenziando vizi di legge o difetti logici della motivazione. Ripetere le stesse argomentazioni senza confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Rispetto della Discrezionalità del Giudice di Merito nella Commisurazione della Pena
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che la determinazione della pena, inclusa la concessione o il diniego di circostanze attenuanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma può solo verificare che la decisione sia supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adeguatamente giustificato la sua scelta, rendendo la doglianza infondata e non consentita in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in esame offre un importante monito per la pratica forense. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione per cassazione sia redatto con estrema cura, evitando la mera riproposizione dei motivi d’appello. È necessario, invece, costruire una critica strutturata che attacchi specificamente la logicità e la correttezza giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Questa ordinanza conferma che la Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma il custode della corretta applicazione della legge, e che le questioni relative alla valutazione discrezionale del giudice di merito, se correttamente motivate, non possono essere rimesse in discussione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici ma solo apparenti e privi di una reale critica argomentata alla sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la graduazione della pena decisa dal giudice?
No, secondo l’orientamento consolidato richiamato dall’ordinanza, la graduazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale valutazione non è contestabile in Cassazione se la motivazione fornita è adeguata e non illogica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25335 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25335 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. , non è consentito perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 1 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che la suddetta doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente