Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisca un ricorso inammissibile, delineando i confini del proprio giudizio e le conseguenze per chi presenta un’impugnazione priva dei requisiti di legge. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per capire perché non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito e quali sono gli errori da evitare per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Il caso in esame: i motivi del ricorso
Tre individui hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. Le loro doglianze si concentravano su tre punti principali:
1. Mancato riconoscimento dello stato di necessità: Il primo motivo lamentava un vizio di motivazione per non aver applicato l’esimente dello stato di necessità, prevista dall’art. 54 del codice penale.
2. Omessa applicazione della particolare tenuità del fatto: Il secondo motivo denunciava l’omessa motivazione riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
3. Determinazione della pena: Un terzo motivo, sollevato da uno solo dei ricorrenti, contestava i criteri utilizzati per la determinazione della sanzione.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione stessa. La Corte ha analizzato separatamente ciascun motivo, evidenziandone le criticità.
La genericità dei motivi come causa di inammissibilità
Per quanto riguarda il primo motivo (stato di necessità), la Corte ha stabilito che si trattava di una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esposti nel giudizio d’appello e puntualmente respinti dalla corte territoriale. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve svolgere una critica argomentata e specifica contro le ragioni della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il motivo è solo apparentemente critico e, pertanto, inammissibile.
La manifesta infondatezza e i limiti del giudizio di Cassazione
Il secondo motivo (particolare tenuità del fatto) è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha giudicato adeguata e sufficiente la motivazione della sentenza d’appello, che aveva fornito un “congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti” per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Infine, per quanto riguarda la determinazione della pena, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le valutazioni relative alla quantificazione della sanzione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono, di norma, sindacabili in sede di legittimità.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. In primo luogo, il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. I motivi di ricorso devono essere specifici e non possono consistere nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e rigettate. La Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano adempiuto a questo onere, presentando motivi generici e non focalizzati su vizi specifici della sentenza impugnata. L’inammissibilità deriva quindi dalla violazione delle regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce che la presentazione di un ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per i ricorrenti. Non solo l’impugnazione viene respinta senza un esame di merito, ma scatta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un’ulteriore istanza di merito.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici e si limitano a essere una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già presentate e respinte nei gradi precedenti, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro per ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare la determinazione della pena decisa nei gradi di merito?
No, sulla base di questa ordinanza, i motivi che attengono alla determinazione della pena non sono deducibili in sede di Cassazione, poiché tale valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28792 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 54 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 1-2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
Che anche i motivi in punto determinazione della pena svolti nel ricorso COGNOME non sono deducibili in cassazione;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.