Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e definitivi nel processo penale. Quando la Corte di Cassazione giunge a questa conclusione, le porte della giustizia si chiudono per l’imputato, con conseguenze significative sia sulla sentenza che sulle finanze. Analizziamo una recente ordinanza per comprendere le ragioni e gli effetti di tale decisione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda una persona condannata in primo grado e in appello per alcuni reati commessi a Trieste. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la prima sentenza, concedendo la sospensione condizionale della pena, ma confermando la responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui l’estinzione del reato per prescrizione e la violazione di norme del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha giudicati non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di ricorso in Cassazione non possono essere generici o meramente ripetitivi. I giudici hanno osservato che le argomentazioni dell’imputata erano:
1. Manifestamente infondate: Le tesi proposte non avevano alcuna base giuridica solida per essere prese in considerazione.
2. Meramente riproduttive: Il ricorso si limitava a ripresentare le stesse obiezioni già esaminate e respinte in modo approfondito e con argomenti giuridici adeguati dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi critici o specifici confronti con la motivazione della sentenza impugnata.
Un punto cruciale evidenziato dalla Corte è che la manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Questo significa che, dal punto di vista giuridico, è come se il ricorso non fosse mai stato validamente presentato. Di conseguenza, la Corte è impossibilitata a esaminare e dichiarare eventuali cause di non punibilità emerse nel frattempo, come la prescrizione del reato. Questo principio, consolidato in giurisprudenza, serve a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che altrimenti potrebbero essere utilizzati solo per guadagnare tempo e far maturare i termini di prescrizione.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre una lezione chiara sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, l’inammissibilità preclude la possibilità di beneficiare di cause di estinzione del reato come la prescrizione. Infine, comporta un onere economico non trascurabile per il ricorrente, che oltre alle spese del processo deve versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma l’importanza di presentare ricorsi specifici, pertinenti e giuridicamente fondati, evitando la semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è generico e ripetitivo?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile per manifesta infondatezza. Ciò significa che il ricorso viene respinto senza un esame del merito, poiché non presenta argomentazioni specifiche e nuove rispetto a quelle già valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
Se un ricorso è inammissibile, la Cassazione può dichiarare la prescrizione del reato?
No. Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte non può rilevare né dichiarare cause di non punibilità come la prescrizione, anche se i termini fossero nel frattempo maturati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per aver concesso la sospensione condizionale della pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputata per i reati ascritti (commessi in Trieste, il 06/09/2015).
In data 03/06/2024, sono pervenute conclusioni e nota spese della parte civile, RAGIONE_SOCIALE.
Ritenuto che i motivi sollevati (estinzione del reato per intervenuta prescrizione; violazione degli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione dell’art. 625, n. 7, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimit perché manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Considerato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 giugno 2024