Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una porta aperta a qualsiasi tipo di contestazione. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare il concetto di ricorso inammissibile, un esito che comporta conseguenze significative per chi lo propone. Il caso in esame riguarda un cittadino condannato per oltraggio a pubblico ufficiale che ha visto la sua istanza respinta ancor prima di un esame nel merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, dopo essere stato condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 341 bis del codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale), decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, contestando sia la ricostruzione dei fatti che aveva portato alla sua condanna, sia la misura della pena inflitta.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo della questione – cioè se l’imputato fosse o meno colpevole – ma si ferma a un livello preliminare. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano idonei a essere discussi in quella sede, chiudendo di fatto la porta a un ulteriore esame del caso.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha spiegato che il ricorso era inammissibile perché i motivi addotti non erano altro che una riproposizione delle stesse censure già vagliate e respinte dai giudici dei gradi precedenti. In pratica, il ricorrente non ha sollevato veri e propri vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma ha tentato di ottenere una terza valutazione dei fatti, cosa che non è permessa in Cassazione.
I giudici hanno sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse ben motivata, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali e privi di palesi incongruenze logiche. Sia la valutazione della responsabilità penale, sia la commisurazione della pena erano state affrontate in modo tale da rendere il giudizio di merito non criticabile in sede di legittimità. Di fronte a una motivazione solida e coerente, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno esaminato le prove direttamente.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. In base a quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a due sanzioni:
1. Pagamento delle spese processuali: il soggetto deve farsi carico dei costi relativi al procedimento in Cassazione.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: è stata disposta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questa non è una multa legata al reato, ma una penalità per aver intrapreso un’azione giudiziaria rivelatasi manifestamente infondata, gravando inutilmente sul sistema giudiziario.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su specifiche critiche di natura giuridica alla sentenza impugnata, non su un generico dissenso rispetto all’esito del processo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso non sollevava questioni relative a errori di diritto, ma tentava di ottenere un nuovo esame dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 Euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Cassazione è un giudice di ‘legittimità’ e non di ‘merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del caso per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è esclusivamente quello di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9662 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9662 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il 10/02/1948
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corre puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emerg acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche sia con riguardo ai tratti costi della responsabilità ascritta al ricorrente per il reato di cui all’art 341 bis cp ( con ri più persone presenti al momento della condotta oltraggiosa), sia in relazione alla misura d pena comminata, il tutto affrontato con argomentare tal rendere il relativo giudizio di non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.