Ricorso Inammissibile: Le Regole della Cassazione su Prove e Obiezioni Tardive
La Corte di Cassazione stabilisce regole ferree per le impugnazioni. Un recente caso dimostra come un ricorso inammissibile possa derivare da errori procedurali, come sollevare eccezioni per la prima volta in sede di legittimità. Analizziamo una decisione che chiarisce perché non tutte le strade portano a un nuovo esame del caso, specialmente quando si tratta di prove e dichiarazioni.
La vicenda riguarda un uomo condannato per ricettazione di un telefono cellulare, la cui difesa ha tentato di ribaltare la sentenza in Cassazione, ma si è scontrata con i rigidi paletti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Un uomo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in appello per il reato di ricettazione, per essere stato trovato in possesso di un cellulare risultato rubato. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della sentenza d’appello:
1. Violazione di legge e motivazione illogica: la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare le prove.
2. Omesso esame delle tesi difensive: in particolare, la versione alternativa secondo cui l’imputato avrebbe semplicemente trovato il telefono (ipotesi riconducibile al reato minore di appropriazione di cose smarrite, art. 647 c.p.).
3. Indebita valorizzazione delle dichiarazioni: secondo la difesa, erano state usate contro l’imputato delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari che non avrebbero dovuto avere valore probatorio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio insanabile nell’impostazione stessa dell’impugnazione. La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su principi procedurali chiari e consolidati. In primo luogo, le argomentazioni difensive sono state giudicate come eccessivamente generiche e prive di qualsiasi elemento di riscontro concreto che potesse dare loro credibilità. La versione alternativa proposta dalla madre dell’imputato non era sufficiente a scalfire la ricostruzione dei giudici di merito.
Il punto cruciale, tuttavia, riguarda l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato durante una perquisizione. La difesa ha sostenuto che tali dichiarazioni non potessero essere usate, ma ha sollevato questa obiezione per la prima volta in Cassazione. Questo è un errore procedurale grave. La Corte ha spiegato che un’eccezione di questo tipo, che richiede una valutazione dei fatti (ad esempio, verificare se l’uomo fosse già formalmente indagato al momento delle dichiarazioni), deve essere tassativamente presentata e discussa nei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Proporla in sede di legittimità è tardivo e, pertanto, inammissibile. La Cassazione, infatti, non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge.
La Corte ha rafforzato questo principio citando una sua precedente sentenza (n. 18889/2017), che conferma come le questioni che implicano accertamenti di fatto non possano trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale sulla tecnica processuale penale. Le strategie difensive devono essere costruite e articolate fin dal primo grado di giudizio. Qualsiasi presunta violazione procedurale o errata valutazione delle prove deve essere eccepita tempestivamente. Attendere il giudizio di Cassazione per sollevare questioni nuove, soprattutto se richiedono una nuova analisi dei fatti, è una strategia destinata al fallimento. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la vicenda processuale confermando la condanna, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente, che si trova a dover pagare sia le spese del procedimento sia una multa salata.
È possibile presentare nuove eccezioni o prove per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No, la sentenza chiarisce che le eccezioni, specialmente quelle che richiedono una valutazione dei fatti (come l’inutilizzabilità di una dichiarazione), non possono essere proposte per la prima volta in sede di legittimità. Devono essere sollevate nei gradi di giudizio precedenti (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso non viene esaminato nel merito e la decisione impugnata diventa definitiva. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende.
Perché la tesi difensiva non è stata accolta dalla Cassazione?
La tesi difensiva è stata respinta non nel merito, ma per ragioni procedurali. Gli argomenti sono stati ritenuti manifestamente infondati e generici, e soprattutto l’eccezione principale sull’inutilizzabilità delle prove è stata presentata tardivamente, rendendo l’intero ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15445 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15445 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/03/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE n. a Lamezia Terme il 22/2/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Catanzaro in data 8/2/2018 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Lamezia Terme, che aveva riconosciuto il Festante colpevole del delitto ricettazione di un telefono cellulare provento di furto, condannandolo alla pena di mesi s reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione legge e la mancanza ed illogicità della motivazione per omesso esame delle doglianze difensive, incongrua valutazione delle prove a discarico e indebita valorizzazione d dichiarazioni rese in fase d’indagine dal prevenuto.
3. Il ricorso è inammissibile, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte difesa assume la riconducibilità del fatto nell’ambito dell’ipotesi di cui all’art. 647 cod. base delle dichiarazioni -asseritamente attendibili- rese sul punto dalla madre dell’impu Orbene, la Corte territoriale, investita della doglianza difensiva, ha negato valore all’alt
ricostruzione dei fatti accreditata dal ricorrente con ampia e persuasiva motivazi evidenziando l’assoluta genericità degli assunti difensivi, sforniti di qualsivoglia elem riscontro. Né si presta a censura la valorizzazione ai fini della conferma del giudi responsabilità della diversa versione fornita dal prevenuto in sede di perquisizione e consac nel relativo atto, in quanto l’eccezione di inutilizzabilità è stata proposta per la prim sede di legittimità in guisa, peraltro, generica, non essendo stati forniti elementi desumere che il prevenuto avesse già assunto lo status di indagato in relazione ai fat giudizio ovvero elementi, indispensabili ai fini dell’autosufficienza del ricorso, da cui de l’esatta natura delle dichiarazioni in questione e il contesto in cui furono rese.
Le valutazioni di fatto che sottendono l’eccezione ne rendono palese l’inammissibilità conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la stessa non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità quando richiede valutazioni di merito s necessario il previo vaglio da parte del giudice territoriale (ex multis Sentenza n.18889de1 28/02/2017, COGNOME, Rv. 269891)
4.Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragi d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 15 marzo 2019