Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso Pratico dalla Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo rispetti precisi requisiti di forma e di sostanza. In caso contrario, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come e perché ciò possa accadere, delineando i confini tra un’argomentazione valida e una censura destinata al fallimento.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un cittadino per il reato di cui all’art. 496 del codice penale, relativo a false dichiarazioni sulla propria identità o qualità personali. La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso: Particolare Tenuità e Attenuanti Generiche
L’imputato ha basato la sua impugnazione su due argomentazioni principali. In primo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto, una causa di non punibilità. In secondo luogo, ha criticato la sentenza per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, in via subordinata, ha sollevato un vizio di motivazione riguardo alla mancata assoluzione a seguito di una presunta ritrattazione.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti entrambi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta della qualità delle argomentazioni difensive, ritenute non idonee a superare il vaglio di legittimità.
Il Primo Motivo: Manifesta Infondatezza
Relativamente alla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha bollato il motivo come “manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con le motivazioni della sentenza d’appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva spiegato in modo logico e coerente le ragioni per cui la particolare tenuità del fatto non era applicabile al caso di specie. Il ricorso, quindi, non criticava un vizio della sentenza, ma si limitava a riproporre una tesi già respinta senza smontare il ragionamento dei giudici di merito.
Il Secondo Motivo: Genericità delle Doglianze
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato in modo severo. La Corte lo ha definito “del tutto generico”. Le lamentele sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla presunta ritrattazione non erano supportate da argomentazioni specifiche e dettagliate, limitandosi a enunciazioni vaghe che non permettevano un reale scrutinio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla funzione stessa del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti logici manifesti) e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei gradi di merito. In questo caso, il ricorso è stato considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sul fatto, mascherato da censure di legittimità, e per questo è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie, specifiche e ben argomentate. Un ricorso generico o manifestamente infondato non solo non ha possibilità di successo, ma espone il ricorrente a ulteriori sanzioni economiche, rendendo la sua situazione processuale ancora più gravosa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono “manifestamente infondati”, ovvero non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando sono “del tutto generici”, cioè privi di argomentazioni specifiche e dettagliate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Perché la Corte non ha concesso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il ricorrente non ha adeguatamente contestato le ragioni, esenti da vizi logici, con cui la Corte d’Appello aveva già escluso l’applicabilità di tale causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37606 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37606 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di cui all’art. 496 cod. pen.
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. rispetto alla valutazione della condotta susseguente al reato è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza che con motivazione esente da vizi logici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità.
Ritenuto che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che lamenta nella rubrica la violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che nella parte espositiva lamenta vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione per la intervenuta ritrattazione è del tutto generico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il con « ii5re estensore
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Il Presidente