Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere respinta ancor prima di un esame nel merito, attraverso una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di rispettare i rigorosi paletti procedurali e sostanziali che governano il giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda una condanna per furto, ma i principi espressi dalla Corte hanno una valenza generale e costituiscono un monito fondamentale per la corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Processo
Una persona veniva condannata per il reato di furto dalla Corte di Appello. Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolando tre distinti motivi. Il primo motivo contestava la valutazione della responsabilità penale, il secondo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il terzo criticava il diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che nessuno di questi motivi potesse superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
L’Analisi della Cassazione: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato ciascun motivo di ricorso, riscontrando vizi che ne hanno impedito la trattazione nel merito. Questa analisi evidenzia le ragioni tecniche che possono portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare i Fatti
La Cassazione ha stabilito che il primo motivo era inammissibile perché si risolveva in “doglianze di fatto”. In altre parole, la difesa non contestava un errore di diritto commesso dal giudice di merito, ma proponeva una diversa lettura del materiale probatorio. Il giudizio di Cassazione, però, è un giudizio di legittimità, non di merito: la Corte non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione sia logica e non contraddittoria.
Secondo Motivo: La Motivazione sulle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato “manifestamente infondato”. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, il giudice di merito non è tenuto a un’analisi minuziosa di ogni possibile elemento a favore dell’imputato. È sufficiente che fornisca un riferimento congruo agli elementi ritenuti decisivi per negare il beneficio. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, rendendo la censura proposta in sede di legittimità priva di fondamento.
Terzo Motivo: La Richiesta Tardiva della Sospensione Condizionale
Infine, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché “inedito”. La difesa lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ma è emerso che tale richiesta non era mai stata avanzata nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha richiamato un importante principio espresso dalle Sezioni Unite: l’imputato non può dolersi in Cassazione della mancata concessione di un beneficio se non ne ha fatto esplicita richiesta al giudice di merito. Presentare la questione per la prima volta in Cassazione la rende, appunto, inammissibile.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione e nei principi di economia processuale. La Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda, ma un organo con la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, i ricorsi che tentano di introdurre una nuova valutazione dei fatti, che si basano su censure infondate o che propongono questioni mai sollevate prima, vengono correttamente fermati all’ingresso. La tardività di una memoria difensiva, presentata oltre il termine di quindici giorni prima dell’udienza, ha ulteriormente confermato l’esito del giudizio, in quanto non ha potuto aggiungere elementi decisivi per superare le cause di inammissibilità già evidenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione ha due conseguenze immediate e concrete per la ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. A un livello più generale, questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per gli operatori del diritto: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) e non su aspetti fattuali. Inoltre, è cruciale che tutte le richieste e le difese siano tempestivamente formulate nei gradi di merito, poiché il giudizio di Cassazione non è la sede per rimediare a omissioni precedenti. La mancata osservanza di queste regole conduce inevitabilmente a un esito sfavorevole e a ulteriori oneri economici per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Sulla base del documento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano basati su doglianze di fatto (non consentite in Cassazione), erano manifestamente infondati (riguardo le attenuanti) o presentavano questioni inedite (la richiesta di sospensione condizionale non era stata avanzata in precedenza).
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione la sospensione condizionale della pena?
No, l’ordinanza chiarisce, citando una sentenza delle Sezioni Unite, che l’imputato non può lamentare in Cassazione la mancata concessione di un beneficio se non lo ha richiesto specificamente nel corso del giudizio di merito (primo e secondo grado).
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24713 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24713 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione sulla responsabilità dell’imputato, si risolve in doglianze di fatto e prospetta una diversa lettura del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.3);
Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta il diniego della sospensione condizionale della pena, è inedito e ricordato che l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua concessione del beneficio, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376);
Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente il 24 maggio 2024, che è tardiva perché inviata dopo la scadenza del termine di quindici giorni anteriori all’udienza ex artt. 610 comma 1 e 611 cod. proc. pen. e che, comunque, non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024