Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo percorso giudiziario non è ancora concluso. Tuttavia, l’accesso ai gradi superiori di giudizio, come la Corte di Cassazione, è subordinato a regole precise. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere fermata sul nascere, analizzando il concetto di ricorso inammissibile. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, pena la condanna a sanzioni economiche aggiuntive.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulle Attenuanti Generiche
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel negare questo beneficio, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva motivato la propria decisione in modo netto, evidenziando due elementi cruciali: l’assenza di elementi favorevoli a sostegno della richiesta e, al contrario, la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Contro questa valutazione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15053 del 2024, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione rappresenta la conseguenza diretta della presentazione di un ricorso che la legge considera non meritevole di trattazione.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, il motivo unico presentato dal ricorrente è stato giudicato affetto da genericità. Questo significa che la critica alla sentenza d’appello era vaga e non specifica, limitandosi a contestare la conclusione del giudice senza attaccare in modo puntuale e argomentato il ragionamento che l’aveva sorretta.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni della Corte d’Appello. Il ricorso non spiegava perché la motivazione del giudice di merito – basata sull’assenza di elementi favorevoli e sui precedenti penali – fosse errata o illogica. La difesa si era limitata a riproporre la propria tesi senza demolire quella avversaria.
Infine, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’insindacabilità delle valutazioni di merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e logica per negare le attenuanti, tale valutazione non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la difesa penale. Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica redazionale rigorosa e una critica mirata ai vizi di legittimità della sentenza impugnata. Limitarsi a una generica contestazione delle conclusioni del giudice di merito, senza un confronto analitico con la sua motivazione, espone al rischio concreto di una dichiarazione di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico dell’imputato. La specificità e la pertinenza dei motivi non sono mere formalità, ma il presupposto essenziale per accedere al giudizio della Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la sua genericità. La Corte ha stabilito che l’appellante non ha criticato in modo specifico e puntuale le motivazioni della Corte d’Appello, ma si è limitato a una contestazione vaga, rendendo impossibile un esame nel merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Risposta: In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata a 3.000 euro, a favore della cassa delle ammende.
Poteva la Corte di Cassazione riesaminare la decisione sulle attenuanti generiche?
Risposta: No, la Corte di Cassazione non poteva riesaminare la decisione. Ha chiarito che la valutazione sulle attenuanti generiche, se motivata in modo adeguato e logico dalla Corte d’Appello (come in questo caso, basandosi sui precedenti penali e l’assenza di elementi positivi), non è sindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando l’assenza di elementi favorevoli ed i numerosi precedenti penali;
ritenuto che l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente