Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15740 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15740 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a SAN GIORGIO DELLE PERTICHE il 09/05/1971
avverso l’ordinanza del 24/07/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
1.Ponticello NOME ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza del 24/07/2024, con la quale il Tribunale della libertà di Venezia ha rigettato l’istanza di ries confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero di Venezia a seguito di perquisizione personale e locale, in relazione alla contestazione provvisoria del reato d all’art. 2 D.Igs.74/2000. Al ricorrente si contesta di aver, nella qualità di amministra fatto della società RAGIONE_SOCIALE, indicato nelle dichiarazioni IVA e dei redditi della soc RAGIONE_SOCIALE, fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE riconducib COGNOME NOME. L’oggetto del sequestro probatorio concerne, tra l’altro, fogli manoscritt carta intestata della società RAGIONE_SOCIALE, brochure informative della società RAGIONE_SOCIALE, m d’ordine compilati manualmente, fatture di vendita della RAGIONE_SOCIALE relativi al 2022 -2023, dichiarazione a firma di COGNOME NOME, 4 assegni bancari strappati.
2.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge processuale violazione dei diritti della difesa, posto che non è stata disposta, da parte della Procura Repubblica di Venezia, la trasmissione integrale del fascicolo del PM al Tribunale del riesame, seguito della richiesta di riesame proposta dal difensore del ricorrente. Precisa che è obbligo pubblico ministero, a seguito della proposizione della richiesta di riesame personale o rea trasmettere al tribunale distrettuale competente tutti gli atti e i documenti che costituis i presupposti su cui la misura ablativa si fonda, salvo che vi sia stata segretazione. Nel caso specie, il pubblico ministero ha trasmesso la documentazione in modo incompleto e lacunoso, essendo del tutto assenti 24 allegati alla comunicazione della notizia di reato redatta dalla Guardia di finanza, documentazione di rilevanza fondamentale al fine di sostenere la notizia d reato ed i presupposti del sequestro. Lamenta, pertanto, violazione degli artt. 324, 309, comm 5, 291 comma 1, cod. proc. pen., e violazione dei diritti della difesa, non avendo il difen potuto accedere in modo completo alla documentazione richiamata nella cnr.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 324 cod. pen., in quanto il Tribunale del riesame di Venezia erroneamente ha dichiarato la inammissibilit della richiesta di riesame, affermando che l’impugnazione non contiene censure concernenti il titolo cautelare né una richiesta di annullamento del titolo cautelare, ma solo una richiest restituzione che avrebbe dovuto essere avanzata al PM. Precisa di aver formulato specifiche censure concernenti il titolo cautelare nei motivi di riesame, successivamente alla richiest riesame del 2/07/2024, depositati all’udienza del 24/07/2024.
2.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine alla insussiste del fumus, rappresentando che il giudice a quo ha richiamato le pagine 19 e 20 della cnr, ritenendo le risultanze ivi indicate sufficienti a supportare il fumus, sebbene nella medesima comunicazione di notizia di reato, e precisamente alla pagina 21, emerga in modo evidente l’estraneità dei ricorrente ai fatti, laddove si afferma che le investigazioni non consento ravvisare l’illiceità del suo operato e laddove si richiama l’emissione in data 02/02/2024 di
nota di credito a storno della fattura del 27/12/2023. Pertanto, è illogica e contradditto motivazione del giudice a quo che, nel richiamare le risultanze indicate nella suddetta cnr, ha ritenuto sussistente il fumus.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiarars l’ inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In ordine alla prima doglianza, con la quale ci si duole della mancata trasmissione Tribunale di tutti gli atti e i documenti, al di là della solo loro asserita natura fondamen stessa è del tutto generica posto che il ricorrente non ha specificato quale sia stata la incidenza della loro mancata trasmissione sul decisum.
Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. Si osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice a quo, pur avendo rilevato che il riesame non contiene una specifica richiesta di annullamento del titolo cautelare, ha esaminato i profili di ce sottoposti al vaglio con i motivi, espressamente richiamati, ritenendo ammissibile la richiest rigettandola alla luce delle captazioni richiamate nella cnr in atti, da cui emerge l’eserci poteri gestori, e in particolare alle pagine 19 e 20, e ritenendo di non accogliere la dogli difensiva relativa ad alcune fatture (asseritamente inerenti all’attività di consulenza e rim spese o annullate con nota di credito) e quelle relative alla pertinenzialità del mate sottopósto a vincolo, che è’comunque riferibile all’indagato, alla società RAGIONE_SOCIALE o al Bian Il dispositivo è, infatti, di rigetto, con condanna del pagamento delle spese processuali, e no declaratoria di inammissibilità.
Non può trovare ingresso in questa sede nemmeno la terza doglianza con la quale il ricorrente lamenta che il giudice a quo non abbia preso in esame le considerazioni formulate dalla Guardia di finanza e gli elementi favorevoli ivi indicati (segnatamente a pag. 21 della in ordine al fumus commissi delicti, considerazioni che il giudice a quo ha ritenuto di non fare proprie e di non richiamare, eccetto per la valutazione della fattura cui è fatto seguito lo s con nota di credito. Il ricorrente, peraltro, non deduce alcuna violazione di legge ma muo generiche contestazioni alla sola c.n.r. Esula d’altronde dall’ambito delle valutazioni devolut tribunale del riesame in sede di impugnazione una approfondita disamina in ordine alla sussistenza di elementi di responsabilità a carico dell’indagato, essendo il perimetro de cognizione del giudice dei controllo circoscritto alla tematica inerente alla astratta configura di estremi di reato nel caso sub iudice e alla necessità di apporre sulla cosa il vincolo reale preordinatannente all’accertamento dei fatti.
4.,11 ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile. All’inammissibilità del ricorso norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell
causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 05/02/2025
Il consigliere estensore
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Il Presid nte