Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per False Dichiarazioni
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la condanna di un imputato. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e pertinenti contro le sentenze di merito, evitando argomentazioni generiche già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva ritenuto colpevole. L’accusa si basava su false dichiarazioni prodotte per due annualità consecutive, accompagnate dalla scelta consapevole di non procedere ai pagamenti dovuti. Il ricorrente, anche tramite una memoria difensiva, sosteneva la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’assenza di una reale intenzione di commettere l’illecito. A suo dire, la sua condotta non era frutto di una volontà criminosa, ma di altre circostanze che avrebbero dovuto escludere la sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il tentativo di contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo era infondato. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già illustrato in modo chiaro e logico le ragioni per cui la colpevolezza dell’imputato doveva essere confermata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La ragione principale dietro la declaratoria di ricorso inammissibile risiede nella mancanza di ‘specificità estrinseca’ dei motivi presentati. La Cassazione ha spiegato che la sentenza impugnata aveva già ampiamente argomentato non solo sulla consapevolezza della falsità delle dichiarazioni, ma anche sulla precisa scelta di non adempiere ai pagamenti. Queste conclusioni non sono state considerate né omesse né ‘manifestamente illogiche’.
Il ricorso, invece, non si è confrontato con queste specifiche motivazioni, limitandosi a riproporre deduzioni difensive già valutate e respinte. In pratica, l’appello era privo di argomenti nuovi o critiche puntuali capaci di incrinare la logicità della decisione della Corte d’Appello. Questo difetto strutturale ha reso l’impugnazione inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che ignora le argomentazioni dei giudici di merito e si limita a riproporre le proprie tesi senza un confronto critico è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione serve da monito: per avere successo in Cassazione, è indispensabile formulare censure precise, dettagliate e direttamente collegate alle specifiche ragioni esposte nella sentenza che si intende contestare, pena la condanna a sanzioni pecuniarie anche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di ‘specificità estrinseca’, ovvero non contestava in modo puntuale le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti difensivi già valutati e respinti dalla Corte d’Appello.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva principalmente la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, affermando di non aver agito con la consapevolezza e la volontà di commettere l’illecito per cui era stato condannato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAVIA il 17/04/1976
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME Giuseppe, che ha anche presentato una memoria difensiva, è inammissibile: la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato appare ben illustrata nella sentenza impugnata, con la quale i giudici prendendo in esame gli argomenti della difesa del ricorrente hanno spiegato l’infondatezza degli stessi sul più che ragionevole rilievo non solo della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni ma anche della correlata conseguente scelta di non procedere ai pagamenti dovuti, e per bene due annualità sempre accompagnate da false dichiarazioni, così da superare le deduzioni difensive in maniera che non pare né frutto di una motivazione omessa né tantomeno “manifestamente” illogica. La censura di contro non tiene conto di tali illustrazioni così risultando priva di specificità estrinseca.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18.10.2024.