Ricorso Inammissibile: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale in Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, la capacità di formulare censure specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di questi elementi porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per l’imputato. L’ordinanza in esame analizza un caso di evasione in cui la difesa ha tentato, senza successo, di far valere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere la lieve entità dell’offesa, un’argomentazione che, se accolta, avrebbe portato all’estinzione del reato.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione sollevata (l’applicabilità o meno dell’art. 131-bis), ma si sono fermati a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso era “privo di specificità”. Invece di contestare con argomenti nuovi e puntuali la logicità della sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo comportamento processuale è considerato inammissibile perché trasforma il giudizio di legittimità, che dovrebbe vertere sulla corretta applicazione della legge, in un’impropria richiesta di riesame dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
Alla base della pronuncia di inammissibilità vi è un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e controllare la logicità delle motivazioni delle sentenze di merito.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che le censure del ricorrente erano “meramente riproduttive” di profili già “adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito”. In altre parole, la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo logico e coerente perché non riteneva applicabile la causa di non punibilità. Il ricorso, non riuscendo a individuare un vizio logico o una violazione di legge in tale ragionamento, si è risolto in una sterile ripetizione, rendendolo di fatto inutile e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale: un ricorso, per avere una speranza di successo, deve essere specifico, critico e pertinente. Non basta ripetere argomenti già sconfitti, ma è necessario individuare i vizi specifici della sentenza impugnata, siano essi violazioni di legge o palesi illogicità nella motivazione.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo processuali, ma anche economiche. Come stabilito nel dispositivo dell’ordinanza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro impugnazioni presentate in modo superficiale o dilatorio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era privo di specificità, limitandosi a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
Cosa contestava il ricorrente nel suo appello?
Il ricorrente contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46657 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46657 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 09/12/1991
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
/I
n. 23567/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.)
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti giudice di merito (v. in particolare pag. 2, 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024