Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Reiterazione dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio perché si limitava a ripetere argomenti già esaminati e respinti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come un ricorso rischia di essere respinto prima ancora di essere discusso nel merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato, ritenuto responsabile della cessione di droga, decideva di impugnare la sentenza di secondo grado presentando ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano sulla ricostruzione dei fatti e sulla dosimetria della pena, contestando le valutazioni operate dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la ricostruzione dei fatti o l’entità della pena), ma si è fermata a un livello preliminare, rilevando un vizio strutturale nell’atto di impugnazione stesso.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità e il Divieto di Reiterazione
La chiave di volta della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha respinto l’impugnazione. I giudici hanno stabilito che il ricorso era una “pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito”. In altre parole, la difesa non ha presentato nuove e specifiche critiche contro la sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e rigettate nel grado precedente.
La Corte ha chiarito che un ricorso per Cassazione, per non essere considerato un ricorso inammissibile, deve assolvere a una “tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso”. Questo significa che l’atto deve dialogare criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici, e non può essere una semplice riproposizione di doglianze generiche.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già motivato in modo appropriato la sua decisione, basandosi sulle risultanze dibattimentali, in particolare sulle dichiarazioni testimoniali che descrivevano tempi, modalità e corrispettivo della cessione di droga. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con tali motivazioni, è stato considerato non specifico e meramente apparente.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di questa pronuncia sono estremamente pratiche. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e la condanna al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce un principio fondamentale per ogni avvocato: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo di legittimità sulla sentenza impugnata. Pertanto, ogni motivo deve essere formulato come una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte dal giudice precedente, pena una secca dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa deve contenere un ricorso in Cassazione per essere considerato ammissibile?
Secondo la pronuncia, deve assolvere alla funzione di una critica argomentata contro la sentenza oggetto di ricorso, confrontandosi con le motivazioni di quest’ultima e non limitandosi a essere una mera ripetizione di doglianze precedenti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p. e applicato nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29247 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29247 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 02/08/1994
avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli art 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 81 cpv cd. pen.è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, nel rigettare i motivi di gravame attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla dosimetria della pena, richiamando le risultanze dibattimentali ed in particolare le dichiarazioni testimoniali che descrivono i tempi le modalità e il corrispettivo della cessione della droga.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2019
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