Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando un procedimento giudiziario giunge al suo ultimo grado, la Corte di Cassazione, le regole diventano più stringenti. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una revisione. Un caso recente lo dimostra chiaramente, culminando in una dichiarazione di ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità. Questa ordinanza ci offre lo spunto per analizzare i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
Il Caso in Esame: Assegni Scoperti e Beni Altrui
I fatti alla base della vicenda sono emblematici. Un soggetto, dopo aver acquistato dei macchinari, li pagava utilizzando assegni che si rivelavano privi di copertura finanziaria. Non solo: consapevole che tali beni appartenevano ancora ad altri, li alienava prontamente a terzi. Subito dopo aver completato questa operazione, l’individuo si rendeva irreperibile, scomparendo di fatto agli occhi del creditore truffato.
La vicenda approdava prima davanti alla Corte d’Appello, che confermava la responsabilità penale dell’imputato, e successivamente in Cassazione a seguito del ricorso di quest’ultimo.
La Genericità come Causa del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo principale risiede nella totale mancanza di specificità dei motivi addotti. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le medesime ‘doglianze’ (cioè le lamentele e i punti di contestazione) già avanzate e motivatamente respinte dal giudice del gravame. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’appello, ma deve attaccare specificamente i vizi logici o giuridici presenti nella sentenza impugnata, dialogando criticamente con le sue motivazioni. In assenza di questo confronto, il ricorso è destinato a fallire.
La Prova dell’Elemento Psicologico: La Fuga come Indizio
Un punto interessante toccato dalla Corte riguarda la prova dell’elemento psicologico del reato, ovvero l’intenzione (il dolo). Come si può essere certi che l’imputato volesse effettivamente commettere il reato? La Cassazione ha confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello: l’intenzione fraudolenta è stata desunta dalla condotta materiale del ricorrente. Il fatto di essersi reso irreperibile subito dopo aver venduto i macchinari pagati con assegni scoperti è stato considerato un comportamento inequivocabile, una prova logica della sua consapevolezza e volontà di agire illecitamente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha osservato che i motivi di ricorso non facevano altro che ripercorrere argomenti già trattati e decisi nel merito, senza confrontarsi efficacemente con le argomentazioni fattuali e logiche della Corte territoriale. La decisione impugnata aveva correttamente evidenziato come la consegna di assegni privi di copertura per macchinari, successivamente venduti a terzi con la consapevolezza dell’altrui dominio, costituisse un quadro probatorio solido. La condotta successiva dell’imputato, resosi irreperibile, è stata ritenuta un elemento decisivo per confermare la sussistenza dell’elemento psicologico. Di conseguenza, il ricorso, essendo una mera riproposizione di argomenti infondati e privo di specificità critica, doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di merito. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso deve essere tecnicamente ben fondato e specifico, altrimenti si trasforma in un inutile aggravio di costi e nella certezza della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità e si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in modo logico dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Come è stato provato l’elemento psicologico del reato?
L’elemento psicologico (l’intenzione di commettere il reato) è stato ritenuto provato sulla base della condotta materiale del ricorrente. In particolare, il fatto che si sia reso irreperibile al creditore subito dopo aver venduto a terzi i macchinari pagati con assegni scoperti è stato considerato un chiaro indizio della sua volontà colpevole.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglienze g avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici, che hanno evidenziato la consegna da parte del ricorrente degli assegni risultati privi di copertura pagamento di macchinari che gli agenti avevano alienato a terzi pur consapevoli dell’altrui dominio;
considerato che la prova dell’elemento psicologico è stata ritenuta sulla base della condotta materiale del ricorrente, resosi irreperibile al creditore subito dopo aver alienato a te macchinari pagati con assegni scoperti.
Osservato dunque che i motivi di ricorso non fanno che ripercorrere gli argomenti già trattati con i motivi di gravame spesi nel merito, senza confrontarsi con gli argomenti versati in fatt dalla Corte territoriale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 maggio 2024.