Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25868 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25868 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 marzo 2021, resa all’esito del giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Napoli ha condannato COGNOME NOME alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed € 8.400,00 di multa e COGNOME NOME alla pena di anni 3 di reclusione ed € 6.000,00 di multa, per i seguenti reati, unificati sotto vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.:
COGNOME NOME, per i reati previsti dagli artt. 110 e 416-bis.1, cod. pen., e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in data compresa tra il 14 e il 19 dicembre 2017, aveva noleggiato un’auto, che era usai:a per trasportare quantitativi non determinati di droga, con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà di cui all’art. 416-bis e/o comunque profittando della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE criminoso, al fine di agevolare l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOME, per i delitti di cui agli artt. 110 e 416-bis.1, cod. pen., e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in data anteriore al 19 dicembre 2017, riceveva 1,5 kg di marijuana, con l’aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà di cui all’art. 41 -bis e/o comunque profittando della forza intimidatrice derivante dall’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE criminoso, al fine di agevolare l’attività dell’RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOME, per i reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere concorso con altri, anch’egli con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, alla gestione di una piazza di spaccio in Castellammare di Stabia, nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 21 novembre 2017, con l’aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 febbraio 2023, ha parzialmente riformato il provvedimento di primo grado, rideterminando la pena inflitta all’COGNOME in anni tre e mesi due di reclusione ed C 6.000,00 di multa.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la carenza di motivazione.
A parere della difesa, la Corte di appello di Napoli avrebbe erroneamente fondato la responsabilità penale dell’imputato sulla fallace convinzione che le intercettazioni acquisite al processo – rappresentanti l’intero compendio probatorio a carico del ricorrente – fossero effettivamente dimostrative della consapevolezza dell’imputato che l’auto da noleggiare dovesse essere poi utilizzata per la commissione del reato di cui al capo n). giudice di merito avrebbe equivocato il contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche allorché avrebbe tratto dal riferimento alla corresponsione, a favore
dell’COGNOME, di una somma di denaro pari a € 200,00, a titolo di compenso per aver messo a disposizione un’autovettura Volkswagen Golf, la prova della sussistenza dell’elemento psicologico e, quindi, del collegamento dell’odierno ricorrente con il fatto tipico – ignorando, tuttavia, che l’COGNOME si era, realtà, reso disponibile a mettere in contatto un intermediario per il noleggio dell’auto, trattenendo per sé, a titolo di gratificazione, un’arbitraria somma di so C 50,00 dagli C 200,00 destinati all’intermediario medesimo. Né alcun rilievo potrebbe attribuirsi alla rappresentazione della professionalità dell’COGNOME, resa nell’ambito di una conversazione intercettata tra altri soggetti indagati nell’ambito del medesimo procedimento, tenuto conto della circostanza che nessuno dei predetti interlocutori lo avrebbe conosciuto; mentre, dirimente nel senso della estraneità dell’imputato ai fatti di cui al capo n) risulterebbe l’ulti frase captata nell’ambito della intercettazione n. 845 del 18 dicembre 2017.
Analogamente, quanto al reato di cui al capo di imputazione o), osserva il ricorrente che il giudice di merito avrebbe fallacemente derivato la responsab penale dell’imputato dalla presunta chiarezza di un’unica intercettazione ambientale, facente riferimento alla consegna di un chilo e mezzo di stupefacente ad un soggetto di nome NOMENOME senza considerare la genericità del riferimento nominale, nonché la circostanza che lo scambio sarebbe avvenuto in mancanza di un preventivo accordo, anch’esso suscettibile di intercettazione, atteso che entrambi gli interlocutori erano sottoposti ad attività captativa telefonica, oltre che ambientale; di talché, secondo la difesa, tale conversazione potrebbe assumere, al massimo, natura indiziaria, da raccordare con altri elementi, gravi, precisi e concordanti – insussistenti, nel caso di specie – e non anche un’assoluta valenza probatoria.
2.2. Con una seconda censura, si denunciano, invece, la violazione dell’art. 62-bis cod. pen ed il relativo difetto motivazionale, per avere la Corte di appello fallacemente ignorato la memoria difensiva, depositata all’udienza di discussione del giudizio di appello, con la quale la difesa avrebbe chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione della modesta entità del fatto.
Avverso la sentenza anche COGNOME NOME, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento.
3.1. Con un primo motivo di ricorso, si deducono la violazione di legge ed il relativo vizio motivazionale – relativamente alla qualificazione giuridica dei fat in contestazione ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, e non secondo quanto previsto dall’art. 73 del medesimo decreto – sul rilievo che la Corte di appello si sarebbe acriticamente uniformata alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, travisando la posizione del COGNOME, il quale, lungi
dall’essere spacciatore, sarebbe stato piuttosto un acquirente. Nello specifico, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di confrontarsi con la copiosa documentazione prodotta dalla difesa anteriormente all’ammissione al rito abbreviato ed, in particolare, con il verbale di violazione amministrativa di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, elevato a carico dell’odierno ricorrente, pe l’uso personale di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché con le buste paga ed il contratto di lavoro del prevenuto, dalle quali emergerebbe che costui lavorasse dalle ore 08.00 alle ore 18.00 presso il Comune di Torre Annunziata, per poi far rientro nel carcere di Secondigliano, in quanto sot:toposto alla misura della semilibertà. Lo stesso stupefacente – acquistato dal COGNOME, in quantità, peraltro, inferiori ai limiti di punibilità previsti dalla legge – sarebbe s pertanto, utilizzato per uso personale; ciò che, a parere della difesa, risulterebbe corroborato, oltre che dalla mancanza di prova circa la destinazione della sostanza allo spaccio, dal fatto che, qualora l’imputato si fosse effettivamente sentito parte del gruppo, non avrebbe fatto questioni economiche ed, anzi, non avrebbe nemmeno pagato lo stupefacente medesimo.
3.2. In secondo luogo, ci si duole della violazione di legge, nonché del relativo difetto di motivazione, in riferimento alla riqualificazione giuridica fatti in contestazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
A parere del ricorrente, la Corte di appello di Napoli ha scorrettamente valorizzato la circostanza che tutti gli altri soggetti fossero imputati anche per delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, mancando di valutare la posizione soggettiva e personale del COGNOME. Il giudice di merito, inoltre, avrebbe erroneamente escluso ogni valutazione in ordine alla lieve entità del fatto, sulla base del solo concorso di persone, violando la giurisprudenza di legittimità in materia ed ignorando, altresì, come gli indici qualificativi della li entità del fatto non possano, da un lato, essere utilizzati dal giudice in modo alternativo – riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri – e come, dall’altro, non sia richiesta la loro esistenz cumulativa, in senso positivo oppure negativo, sussistendo, anzi, la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto, anche laddove le circostanze che lo caratterizzino risultino contraddittorie in tal senso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili perché diretti, con argomentazioni in parte generiche e in parte manifestamente infondate, ad ottenere una rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). Va ricordato, in punto di diritto, che la rilevabilità del vizio di motivazione soggiace alla verifica del rispetto de seguenti regole: a) il vizio deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatt non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione de possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell’art. 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39138 del 10/09/2019; Sez. 2, n. 37298 del 28/06/2019); b) per il disposto dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere “interno” all’attosentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione materiale probatorio, perché, in tale ultimo caso, verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l’accoglimento dell’ una esclude l’altra viceversa (Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 dep. 2017, Rv. 271635); c) il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logicoargomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancan2:a di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, cosi come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valen probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Passando all’esame dei singoli ricorsi, deve rilevarsi che quello proposto da COGNOME NOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e alla carenza di motivazione, è inammissibile.
In materia di intercettazioni, infatti, l’interpretazione e la valutazione d contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità irragionevolezza della motivazione (ex plurimis, Sez.3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). A ciò si aggiunga che, nell’attribuire significato ai contenuti delle intercettazioni, sia esse conversazioni telefoniche, ovvero sms, il giudice del merito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un siignificato piuttosto che un altro. T iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, ma soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risult decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020). Peraltro, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli dati, né proc:edere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmenl:e, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatt realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio” e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex multis, Sez. 1, n. 51457 del 21/06/2017, Rv. 271593; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto ai reati di cui ai capi di imputazione n) e o), il giudice di appello ha correttamente evidenziato che, dalla grande mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte, erano emerse univocamente: a) l’accuratezza della
scelta, in ordine alla macchina da utilizzare per il trasporto di droga, senza pericoli e senza dare nell’occhio, in modo tale da sfuggire ad eventuali controlli di polizia; b) la centralità del ruolo assunto dall’imputato nella ricerc dell’autovettura e nella conseguente trattativa con la sociel:à di noleggio, non risultando alcun contatto degli altri coimputati con tale ditta; c) la retribuzion percepita dall’COGNOME, per l’attività prestata; d) la circostanza che uno dei corrieri, arrestato in flagranza in data 19 dicembre 2017, conoscesse l’odierno ricorrente come appartenente alla famiglia dei “cap e fierr”, notoriamente inserita nel contesto criminale del traffico di stupefacenti; e) l’identificazione, parte di altro coimputato, del prevenuto come un altro possibile fornitore di droga, affidabile e fedele, ad un prezzo non superiore a novanta centesimi; f) la volontà dei coimputati di sostenere economicamente la del:enzione di un loro correo, attraverso i proventi del traffico di droga, ivi compresi 1,5 kg d marijuana consegnati all’odierno imputato; g) il fatto che, nel periodo interessato dalle indagini, l’unico NOME con cui i due coimputati stessero intrattenendo rapporti fosse proprio l’COGNOME. Sulla base di tali osservazioni, la Corte di appello di Napoli ha logicamente ritenuto sussistente il consapevole coinvolgimento dell’imputato nella complessa operazione che avrebbe condotto al ritiro e al trasporto di una rilevante partita di sostanza stupefacente.
2.2. Il secondo motivo di impugnazione – con il quale ci si duole della violazione dell’art. 62-bis cod. pen e del relativo difetto motivazionale – è anch’esso inammissibile.
Posto che nella motivazione della Corte territoriale non vi è alcun cenno alla memoria difensiva e al suo contenuto, occorre ricordare che, secondo un più risalente orientamento, l’omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall’articolo 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all”imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute con l’atto di impugnazione (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259488; Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Rv. 244321; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Rv. 232702).
Secondo il prevalente attuale indirizzo – che specifica la portata e i limiti de precedente – l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina, per ciò solo, alcuna nullità ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logicogiuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del
16/03/2018, Rv. 272542), nel senso cioè che detta omissione può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, potendo la motivazione risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione alle questioni devolute con l’impugnazione (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Rv. 271600; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016, Rv. 26756:1; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252713; Sez. 1. N. 37351 del 07/10/2010, Rv. 248551).
In particolare, le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto ogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 del codice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma, nel giudizio d’impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, commi 1, 4, 5, cod. proc. pen., cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d’impugnazione proposto.
La conseguenza è che l’omessa considerazione, da parte del giudice dell’impugnazione, di una memoria difensiva non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa dell’imputato – diritto di difesa secondo i principi generali che regolano le impugnazioni penali, deve essere stato, nel suo preciso e specifico contenuto, già esercitato con la presentazione dei motivi di gravame – ma può determinare e rendere maggiormente riconoscibile un vizio della motivazione del provvedimento gravato per la mancata valutazione delle ragioni illustrate con la memoria, avuto riguardo alle questioni devolute con l’impugnazione (ex multis, Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rv. 277667; Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766).
Ebbene, nel caso di specie, gli originari motivi di appello riguardavano la responsabilità penale dell’imputato per i reati di cui ai capi di imputazione n) e o) nonché la misura della pena; di talché deve ritenersi, con tul:ta evidenza, che il motivo aggiunto, speso sulla sussistenza delle circostanze atl:enuanti generiche, non fosse affatto contemplato nell’atto di appello e non potesse considerarsi uno sviluppo di alcuno dei motivi originari. In tema di impugnazione, infatti, nella nozione di punti della decisione cui si riferiscono i motivi rientrano anche quelli che, sebbene non investiti in via diretta, risultano tuttavia collegati ai pun collegati ai punti impugnati da vincolo logico-giuridico, posto che sono punti autonomi il concorso di circostanze e la determinazione della pena, giacché rappresentanti due istituti regolati da una disciplina normativa separata e distinta e considerato che la ripercussione indotta sulla pena dalle circostanze
non costituisce connessione in senso tecnico, bensì mero effetto riflesso (ex plurimis, Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Rv. 165794). È allora evidente come la concessione delle circostanze attenuanti generiche, autonoma ragione di attenuazione del fatto e della pena, costituisca un punto distinto della decisione, non oggetto, nell’odierno caso di specie, di alcuna doglianza nell’originario gravame di merito (argomento ex Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Rv. 283803).
A ciò deve aggiungersi, in ogni caso, che anche il richiamo operato alla memoria in questione con il ricorso per cassazione è del tutto generico e non consente, neanche in via di mera prospettazione, a questa Corte di coglierne la portata dirimente.
Anche il ricorso proposto da COGNOME NOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo, sostanzialmente riferito alla mancanza di prova dell’attività di spaccio dell’imputato, è inammissibile perché basato su considerazioni di carattere valutativo, dirette a sovrapporre alla motivazione della sentenza una ricostruzione arbitraria del quadro istruttorio emerso dalle indagini, che appare, all’opposto, chiaro e significativo della sussistenza di un’effettiva connessione soggettiva tra l’imputato e la gestione della piazza di spaccio, tale da giustificare la corretta qualificazione dei fatti di reato ai se dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Ed invero, all’esito dell’articolata attività di intercettazione, condotta in se investigativa, emerge, con evidenza, il coinvolgimento dell’imputato, chiamato a svolgere attività di proselitismo ed incardinamento dei nuovi clienti, nella gestione della piazza di spaccio. Dirimenti sono, infatti, non solo le molteplici conversazioni captate, dalle quali è stato possibile ricostruire – nonostante che il COGNOME fosse in regime di semilibertà – una fitta trama di incontri e rapporti, organizzati in maniera stabile e continuativa, tra l’odierno ricorrente e altr soggetti coimputati, e sempre finalizzati alla comune predisposizione delle modalità gestionali del nuovo traffico di stupefacenti, ma anche la circostanza che, in uno dei predetti incontri – anch’esso oggetto di intercettazione (progressivo n. 1591 del 19 ottobre 2017) – l’imputato avesse acquistato un quantitativo di sostanza stupefacente, in funzione di campione da testare, proponendone altresì la cessione ad un altro soggetto, rimasto non identificato, detenuto nel medesimo carcere ed interessato a valutare le caratteristiche della droga da mettere, successivamente, in vendita.
3.2. La seconda doglianza – con cui si contestano la violazione di legge, nonché il difetto di motivazione, in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti in contestazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309
del 1990 in quelli di cui al comma quinto del medesimo decreto – è inammissibile.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell’art. 73, comma 1, e ad un altro a norma dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenti per ciascun correo. Ad esempio, si è applicato tale principio a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità per il vendito della sostanza, perché, a differenza del compratore, aveva contatti stabili e continuativi con i grandi canali di approvvigionamento (Sez. 3, n. 20234 del 04/04/2022, Rv. 283203; Sez. 3, n. 16598 del 20/02/2020, Rv. 278945; Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Rv. 274961). Un orientamento difforme ha sostenuto che in tema di concorso di persone nel reato di del:enzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell’ambito dell’art. 73, comma 5, nei confronti di altri, stante l’unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti (Sez. 4, n. 30233 del 07/07/2021, Rv. 281836; Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676 – 02).
La questione in esame è stata recentemente posta all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, con sentenza n. 27140 del 14 dicembre 2023, non ancora depositata, hanno condiviso il primo orientamento sopracitato, ammettendo, dunque, la possibilità che, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto ad un concorrente a norma dell’art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, e ad un altro concorrente a norma dell’art. 73, quinto comma, del medesimo decreto.
Premesso ciò, nel caso di specie, occorre rilevare come la Corte di appello abbia correttamente evidenziato la necessità di escludere che il fatto possa essere ritenuto di lieve entità alla luce del ruolo di primo ordine svolto dal COGNOME: egli, infatti – nonostante non sia stata lui contestata la partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 – intratteneva stabilmente un rapporto continuativo con i coimputati, volto proprio alla predisposizione delle modalità gestionali della nuova piazza di spaccio, sì da risultare saldamente inserito all’interno di un contesto criminale particolarmente allarmante, tenuto altresì conto dei consolidati legami con il RAGIONE_SOCIALE.
Per questi motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Coi deciso il 20/02/2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME