Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24219 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
!
I
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall’ imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affer responsabilità in ordine ai reati di furto aggravato e indebita utilizzazione di car manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appr motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da v giuridici. I giudici di merito hanno considerato che la PG aveva riconosciuto l’odierno già sottoposto ad obbligo di presentazione e quindi ben noto agli inquirenti, in base ai delle telecamere di video sorveglianza della banca ove erano stati effettuati i preli prova del commesso furto poteva pervenirsi in via logica atteso che gli indebit pacificamente eseguiti dall’imputato – dal bancomat contenuto nello zaino sottratto al offesa erano avvenuti a pochi minuti dalla avvenuta sottrazione. Si tratta di tipico ap in fatto, oggetto di due univoche pronunce di condanna, conforme ai principi e non si nella presente sede di legittimità. La Corte di cassazione ha infatti il compito di ragionamento probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non i della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma del relativo pro e della logicità del discorso argomentativo (S.U, n.6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. L’odierno ricorso pone dunque solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto stori a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell’offerta di una dive ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale p Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 5 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643). Quanto al lam vizio consistente nella mancata ammissione della perizia antropometrica, va ribadito di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad contenuto nell’atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltant gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (la Corte, nel principio, ha ritenuto che la genericità dei rilievi in fatto oggetto delle allega nell’atto di appello in ordine all’inattendibilità di un riconoscimento fotografic preceduto dall’individuazione delle caratteristiche fisiche tipiche dell’interessato decisività degli stessi e, quindi, l’invalidità della pronuncia che aveva omesso og punto) : cfr. Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Rv. 267723 – 01. Si ribadisce che ricorrente si è limitato a dedurre la scarsa nitidezza dei fotogrammi, il fatto che l’ indossato era di uso comune nonché la possibilità che la PG si fosse basata su mere” s : si tratta, all’evidenza e come già esposto, di doglianze non solo relative a profi anche del tutto generiche. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte territoriale ha inoltre assolto in misura congrua e pertinen motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particola all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le mo esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che nonostante i precedenti pena l’imputato non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma anzi, episodio criminoso rivelava la peculiare inclinazione a delinquere. Va infine rim costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente moti giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragio riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della con diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02 Rv. 270986 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di conformità all’indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, peraltro a fro precedenti penali da cui risulta gravato l’imputato.
Deve infine considerarsi che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato, in quanto, c la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità poiché inidonea ad incidere sul c.d. ” giudicato sostanziale” (Sez. U., n.41050 del Rv.273551).
Alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Ca ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sa pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 3.000,00.