Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’esito di un procedimento giudiziario non si conclude sempre con una decisione nel merito della questione. A volte, l’atto di impugnazione stesso può essere bloccato prima ancora di essere esaminato, come nel caso di un ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché ciò accade, con importanti conseguenze per chi presenta l’appello. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni che hanno portato a questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. La parte ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando specifiche critiche, in particolare riguardo al riconoscimento della recidiva a suo carico. L’obiettivo era ottenere un annullamento o una riforma della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte e il Significato di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello preliminare. Significa che il ricorso, per come è stato presentato e argomentato, non possedeva i requisiti necessari per essere discusso e deciso nel profondo. I giudici hanno ritenuto le censure proposte, cioè i motivi di critica alla sentenza d’appello, manifestamente infondate e non idonee a mettere in discussione la validità della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato in modo conciso ma esaustivo le ragioni della sua scelta. Le critiche mosse dalla difesa riguardo al riconoscimento della recidiva sono state considerate ‘immediatamente smentite’ dal contenuto stesso della sentenza d’appello. Secondo i giudici supremi, la decisione della Corte di Torino era ‘sorretta da sufficiente e non illogica motivazione’ e aveva preso in ‘adeguato esame’ le argomentazioni difensive. In sostanza, il giudizio di merito espresso in appello è stato ritenuto non censurabile in sede di legittimità, poiché ben argomentato e privo di vizi logici evidenti. L’inammissibilità del ricorso è quindi una conseguenza diretta della sua palese infondatezza.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata imposta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questo caso sottolinea l’importanza di presentare ricorsi solidamente argomentati e basati su vizi concreti della sentenza impugnata. Un ricorso proposto in modo superficiale o pretestuoso non solo non ha speranze di accoglimento, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché i motivi presentati sono considerati manifestamente infondati o perché mancano i presupposti legali per l’impugnazione. La Corte non valuta se la decisione precedente fosse giusta o sbagliata, ma solo se il ricorso è valido.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il motivo di ricorso sulla recidiva è stato respinto in questo caso?
Il motivo è stato respinto perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure fossero immediatamente smentite dal tenore della sentenza impugnata, la quale era supportata da una motivazione sufficiente, logica e che aveva adeguatamente considerato le argomentazioni difensive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24023 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dai Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate afferenti al riconoscimento delle recidiva sono immediatamente smentite dal tenore della sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabi in questa sede:”
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
ricorrente al pagamento delle spese
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.