Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude le porte a una nuova valutazione dei fatti
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, deve essere consapevole dei limiti di questo strumento. La recente ordinanza della Suprema Corte sul tema del ricorso inammissibile offre un chiaro esempio di come i motivi di appello debbano concentrarsi su vizi di legittimità e non su una semplice rilettura delle prove. Analizziamo una vicenda che si conclude con la conferma di una condanna per rapina e furto, proprio a causa della manifesta infondatezza dei motivi proposti.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Genova, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per i reati di rapina aggravata e furto. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sperando di ribaltare il verdetto.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali doglianze:
1. Illogicità della motivazione: Sosteneva che la sentenza d’appello fosse illogica nell’affermare la sua responsabilità per il delitto di rapina.
2. Diniego delle attenuanti generiche: Lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Eccessività della pena: Contestava l’entità dell’aumento di pena applicato per la continuazione tra i reati.
L’Analisi della Corte e la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha giudicati tutti “manifestamente infondati”, dichiarando di conseguenza il ricorso inammissibile. Vediamo perché ogni punto è stato respinto.
La solida ricostruzione dei fatti
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero costruito la loro decisione su una base probatoria solida e dettagliata. La responsabilità dell’imputato era supportata da:
* Le dichiarazioni particolareggiate della persona offesa.
* L’individuazione fotografica.
* La segnalazione fatta da un testimone che aveva incrociato l’imputato per strada nei giorni successivi al fatto.
Secondo la Cassazione, il ricorso mirava a una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività che non rientra nei poteri della Suprema Corte, la quale si limita a un controllo di legittimità e logicità della motivazione.
La valutazione su attenuanti e pena
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati respinti con motivazioni chiare. La Corte ha ritenuto legittima la decisione dei giudici d’appello di negare le attenuanti generiche basandosi sui precedenti penali dell’imputato, specificando che tale valutazione è possibile anche se non viene formalmente contestata la recidiva. Inoltre, sono stati valorizzati elementi come il ruolo di primo piano svolto nell’azione criminale e l’assenza di qualsiasi segno di pentimento. Per l’aumento di pena, la Corte ha giudicato adeguata la motivazione che faceva riferimento alla “condotta sprezzante e prevaricatrice” tenuta dall’imputato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si fondano su un principio cardine del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio dove si rivalutano le prove. La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata era immune da vizi logici o giuridici. La ricostruzione dei fatti era ampia, le testimonianze coerenti e l’identificazione certa. Il diniego delle attenuanti era giustificato non solo dai precedenti, ma anche dal comportamento complessivo dell’imputato, che dimostrava una particolare inclinazione a delinquere. La pena, infine, è stata considerata congrua rispetto alla gravità dei reati e alla personalità del reo. Pertanto, i motivi del ricorso non erano solo infondati, ma “manifestamente” tali, rendendo l’impugnazione un tentativo superfluo di rimettere in discussione l’esito del processo.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma che il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi presenta motivi che non mettono in luce reali violazioni di legge o vizi logici della sentenza, ma cercano di ottenere una nuova valutazione del merito. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo caso serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere la corretta applicazione della legge, non per tentare la fortuna con argomentazioni palesemente prive di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati dall’imputato sono stati ritenuti dalla Corte di Cassazione “manifestamente infondati”. Essi non denunciavano vizi di legittimità o illogicità della sentenza, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, sulla base di questa ordinanza, si conferma che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le prove. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, la ricostruzione dei fatti era stata giudicata ampia e logicamente fondata.
È necessario che sia contestata la recidiva per negare le attenuanti generiche?
No, la Corte ha chiarito che i precedenti penali di un imputato possono essere legittimamente considerati per negare la concessione delle attenuanti generiche, anche se la circostanza aggravante della recidiva non è stata formalmente contestata nel processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO d; GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la responsabilità dell’imputato per i delitti di rapina aggravata e furto;
ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce l’illogicità motivazionale della sentenza impugnata con riguardo all’affermazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina è manifestamente infondato alla luce dell’ampia ricostruzione dell’episodio e del ruolo del ricorrente effettuata dai giudici territori alle pagg. 2 e 3 sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dettagliate dichiarazioni della p.o. dell’individuazione fotografica e della segnalazione del NOME effettuata alla P.g. nei giorni successivi al fatto dallo stesso NOME, che aveva incrociato l’imputato per strada;
-che anche il secondo e terzo motivo che lamentano il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche e l’eccessività dell’aumento a titolo di continuazione sono manifestamente infondati; con riguardo alle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. la Corte di merito ha legittimamente valorizzato a fini reiettivi i precedenti del prevenuto senza che assuma alcun rilievo l’idoneità o meno degli stessi a fondare la contestazione della recidiva (nella specie non avvenuta); ha rimarcato il ruolo di primo piano svolto nell’azione predatoria e l’assenza di manifestazioni resipiscenti, con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede; con riguardo all’entità dell’aumento ex art. 81 cpv cod.pen, comminato per il delitto di furto la Corte ha analogamente chiarito, con motivazione adeguata, le ragioni alla base della valutazione di congruità, richiamando la condotta sprezzante e prevaricatrice tenuta dall’imputato in occasione della consumazione del reato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2024
La Consigliera estense’éT517 , — p- 5-Ti-… .7-7,-,,. —–iIl Pr ” ente