Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
Quando si arriva al giudizio della Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare i fatti, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello mal formulato si traduca in un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni. L’analisi di questa decisione evidenzia l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e critici, anziché limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito su due punti fondamentali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’entità dell’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i reati.
I Motivi del Ricorso: Un Tentativo Vano
L’imputato ha basato il suo ricorso su due principali doglianze:
1. Manifesta illogicità e erronea applicazione della legge: Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel negare le attenuanti generiche, con una motivazione considerata illogica.
2. Violazione di legge e carenza motivazionale: Si contestava l’aumento di pena per la continuazione, ritenendolo ingiustificato e non adeguatamente motivato.
Questi argomenti, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse questioni già discusse e decise nei gradi di merito, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Le motivazioni della Corte
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato come il ricorso fosse meramente “riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese”. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per la sua decisione (citando espressamente pagina 5 della sentenza impugnata). Il ricorrente, invece di contestare specificamente quel ragionamento, si è limitato a riproporre le sue tesi, rendendo il motivo indeducibile.
Anche il secondo motivo, sull’aumento di pena per la continuazione, è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione” e che avesse tenuto conto delle argomentazioni difensive (come indicato nelle pagine 7 e 8 della sentenza). Pertanto, anche questa doglianza mancava di una critica specifica e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è inutile e controproducente presentare un ricorso generico. È necessario, invece, costruire un’argomentazione che demolisca, punto per punto e sotto un profilo strettamente giuridico, il ragionamento della sentenza che si intende impugnare. In assenza di tale specificità, il risultato non può che essere un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento giuridico della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo di doglianze già vagliate’?
Significa che il motivo di appello non introduce nuovi profili di illegittimità, ma si limita a ripetere le lamentele già avanzate e valutate nel precedente grado di giudizio. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma controlla solo la corretta applicazione della legge, quindi una mera ripetizione di argomenti è considerata inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, la legge prevede che il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22085 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22085 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME (alias NOME); letta altresì la memoria depositata nell’interesse dell’imputato;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all’art. 6 bis cod. pen.);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine all’aumento di pena operato a titolo di continuazione, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata in punto di congruità degli aumenti inflitti a titolo di continuazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
Il Consigliere Estensore