Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3199 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3199 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PIANO DI SORRENTO il 09/05/1971
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazi ordine al rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, avanzata ai sens 603 cod. proc. pen., è privo della necessaria specificità in quanto è dirimente considerare ch Corte di merito ha attribuito centralità al riconoscimento del ricorrente da parte della persona e, sotto tale profilo, il ricorso non muove compiute censure di legittimità alla ratio decidendi del provvedimento impugnato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione della legge penale ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inedito e «non possono essere dedotte con il ri per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunci siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di que rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile de precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01, che – quanto alla violazion di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione di penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenu generiche e, di conseguenza, alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e l degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha cons preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 2712 – 01), rimarcando la gravità delle lesioni cagionate e i motivi per cui sono state prodotte apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione, peraltro generica, di un corretto comportamento processuale;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di col in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 1 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in fav della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/10/2024.