Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di quando un appello viene dichiarato ricorso inammissibile. Questo provvedimento ribadisce i limiti del giudizio di legittimità, sottolineando che la Suprema Corte non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere le prove, ma il custode della corretta applicazione della legge. Il caso riguarda un imputato che, dopo una condanna, ha tentato di giustificare la propria condotta come una semplice ‘dimenticanza’ e ha contestato l’applicazione della recidiva.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già sottoposto a misure di prevenzione, veniva condannato per aver violato l’obbligo di presentarsi presso l’autorità di polizia, un reato previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Contro la sentenza della Corte d’Appello, che confermava la sua responsabilità, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Dolo e Recidiva
I due pilastri su cui si fondava l’appello erano:
1. L’assenza di dolo: L’imputato sosteneva che la mancata presentazione fosse dovuta a una mera ‘dimenticanza’, chiedendo di fatto alla Corte di rivalutare l’elemento soggettivo del reato.
2. L’errata applicazione della recidiva: Il secondo motivo contestava l’aumento di pena legato alla recidiva, riproponendo una censura che era già stata esaminata e rigettata dal giudice d’appello.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente l’appello, dichiarandolo inammissibile per entrambi i motivi. Questa decisione consolida principi fondamentali del processo penale e del giudizio di legittimità. La Corte non entra nel merito della colpevolezza, ma si limita a verificare se il ricorso abbia i requisiti per essere discusso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Riguardo al primo motivo, i giudici hanno specificato che chiedere una ‘rivalutazione delle emergenze probatorie’ in merito alla sussistenza del dolo (ossia, se la ‘dimenticanza’ fosse credibile o meno) equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha osservato che si trattava di una ‘mera riproduzione’ di un’argomentazione già vagliata e disattesa dal giudice d’appello. La Corte d’Appello, infatti, aveva correttamente motivato l’applicazione della recidiva, evidenziando la ‘medesimezza dell’indole dei reati’ precedenti e la maggiore capacità criminale dimostrata dall’imputato, in piena coerenza con i principi stabiliti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza n. 35738/2010).
Le Conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative. Innanzitutto, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un giudizio superfluo. Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti e specifici (es. violazione di legge o vizio di motivazione), non su tentativi di ottenere un terzo esame del merito della vicenda processuale.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è sua competenza riesaminare le prove o rivalutare i fatti del caso. Il suo ruolo è verificare la corretta applicazione della legge, non decidere una terza volta nel merito. Un motivo di ricorso basato su una richiesta del genere è inammissibile.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Sì, come dimostra questa ordinanza, un motivo di ricorso che è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dal giudice di merito viene dichiarato inammissibile. L’appello in Cassazione deve presentare nuovi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BELMONTE MEZZAGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo motivo, sull’esistenza del dolo del reato di cui all’art. 75 d. Igs. 6 settembre n. 159, si limita a chiedere una rivalutazione delle emergenze probatorie in punto di elemento soggettivo del reato e di valutazione di ciò l’imputato ha riferito essere stata una “dimentican nell’ottemperare all’obbligo di presentarsi presso l’autorità di polizia;
il secondo motivo sulla applicabilità della recidiva contestata è meramente riproduttivo d una censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che, nell’effettuare il giudizio sull’eventuale maggiore capacità criminale dimostr dalle precedenti condanne, ha evidenziato la medesimezza dell’indole dei reati oggetto delle precedenti condanne, in modo coerente alle indicazioni sul punto della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g. in proc. Calibè, Rv. 247838 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
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