Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Infondato
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza occasione per ridiscutere i fatti. L’ordinanza in esame ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione viene dichiarata ricorso inammissibile, evidenziando le severe conseguenze per chi tenta di forzare i limiti del giudizio di legittimità. Analizziamo come la Suprema Corte ha gestito un caso in cui le giustificazioni dell’imputato sono state ritenute pretestuose e i motivi di ricorso generici.
I Fatti del Caso
Il caso origina dal ricorso di un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Trento. L’imputato contestava la propria condanna adducendo diverse ragioni. In primo luogo, sosteneva di aver agito in uno “stato di necessità”, una condizione che, se provata, avrebbe potuto escludere la sua colpevolezza. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 1 c.p. e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
L’imputato, quindi, chiedeva alla Corte di Cassazione di rivedere la decisione dei giudici di merito, ritenendo che le sue giustificazioni per l’allontanamento contestato non fossero state adeguatamente valutate.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 17 maggio 2024, ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente. La decisione è stata netta: il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate, poiché il ricorso stesso mancava dei presupposti fondamentali per essere esaminato.
La conseguenza diretta di tale declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e tecniche, che delineano chiaramente i limiti del giudizio di Cassazione.
Genericità dei Motivi e Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Il motivo principale della declaratoria di inammissibilità risiede nella genericità del primo motivo di ricorso, quello relativo allo stato di necessità. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione puntuale e congrua sull’insussistenza di tale scriminante. Il ricorrente, invece di contestare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ha tentato di proporre una “lettura alternativa” dei fatti e delle ragioni del suo allontanamento. Questo tipo di argomentazione costituisce un accertamento di fatto, attività preclusa in sede di legittimità, dove la Cassazione può solo verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire gli eventi. Inoltre, i giudici hanno sottolineato che la giustificazione fornita dall’imputato non era stata ritenuta credibile già nei precedenti gradi di giudizio.
Correttezza del Diniego delle Attenuanti
Anche per quanto riguarda il diniego dell’attenuante e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito. La loro esclusione era stata correttamente motivata sulla base di due elementi principali: la gravità oggettiva del fatto (evidenziata dalla distanza dell’allontanamento e dalla pretestuosità delle giustificazioni) e i precedenti penali specifici dell’imputato. Queste valutazioni, essendo proprie del giudizio di merito e prive di vizi logici, non sono suscettibili di una diversa e autonoma rivalutazione in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche costi significativi per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o meramente dilatorie. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso basato su vizi di legittimità concreti e non su tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione, che si occupa solo di questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché non sono state concesse le attenuanti e la causa di non punibilità?
Sono state escluse correttamente dai giudici di merito a causa della gravità del fatto (considerando la distanza dell’allontanamento e la pretestuosità delle giustificazioni) e dei precedenti penali specifici dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione priva di vizi logici e quindi non sindacabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto puntuale motivazione della Corte di appello di Trento, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla insussistenza dello stato di necessi sicchè sono inammissibili le censure che investono accertamenti di fatto non consentiti in sed di legittimità e sollecitano una alternativa lettura del fatto con riferimento alle dell’allontanamento, non essendo stata peraltro neppure ritenuta credibile la giustificazi fornita dall’imputato;
ritenuto che analoghe considerazioni valgono per il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p. e della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis c.p., correttamente escluse gravità del fatto (distanza dell’allontanamento e pretestuosità delle giustificazioni), ol per i precedenti specifici, quindi per valutazioni proprie del giudizio di merito che non pos dirsi affette da i vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed aut rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così d -o il giorno 17 maggio 2024 I
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