Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione sui Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti un ricorso inammissibile, delineando con precisione i confini del proprio operato come giudice di legittimità. Il caso riguarda l’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello, ma i motivi addotti dal ricorrente si scontrano con i principi fondamentali che regolano il processo penale di terzo grado. Analizziamo insieme i fatti, le motivazioni e le conseguenze di questa decisione.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello per una condotta minacciosa tenuta al fine di opporsi a una contravvenzione stradale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su due argomenti principali, che miravano a scardinare la decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso: Incapacità e Valutazione delle Prove
Il ricorso si articolava su due distinti motivi:
1. Presunta incapacità processuale: La difesa sosteneva che l’imputato non fosse in grado di partecipare coscientemente al processo. A supporto di questa tesi, venivano presentati documenti relativi a un trattamento penitenziario.
2. Errata valutazione del materiale probatorio: Il secondo motivo criticava il modo in cui la Corte d’Appello aveva analizzato e interpretato le prove, in particolare riguardo all’accertamento del reato e alla condotta dell’imputato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 21273 del 2024, ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si concentra sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi di appello presentati. La Corte ha ritenuto che le argomentazioni della difesa non fossero idonee a essere esaminate in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché ciascun motivo fosse infondato.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’incapacità processuale, i giudici hanno osservato che la documentazione prodotta era ‘palesemente eccentrica’ rispetto all’assunto difensivo. In altre parole, le carte presentate non erano pertinenti né sufficienti a dimostrare che l’imputato non potesse partecipare consapevolmente al processo. La valutazione della Corte di merito, che aveva escluso tale incapacità, è stata quindi ritenuta logica e non affetta da vizi evidenti.
Sul secondo motivo, che contestava l’apprezzamento delle prove, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: non è un ‘terzo grado’ di giudizio. La valutazione del materiale probatorio è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’ per giustificare la sua decisione sui fatti, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella già effettuata. Tentare di farlo, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati. Questa ordinanza, pertanto, non solo conferma la condanna precedente ma aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente, riaffermando la necessità di presentare impugnazioni fondate su vizi di legittimità e non su un mero dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Per quali motivi principali la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo, relativo a una presunta incapacità processuale, era basato su documentazione giudicata irrilevante. Il secondo motivo, invece, richiedeva un riesame delle prove, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale può solo valutare la corretta applicazione della legge e non i fatti.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un caso?
No, la Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare le prove o rivalutare i fatti del caso. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GREGORIO D’IPPONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di incapacità processuale appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso che i disturbi documentati dalla difesa potessero incidere sulla capacità di partecipare coscientemente al processo, considerato che la documentazione riferita al trattamento penitenziario è palesemente eccentrica rispetto all’assunto difensivo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e che non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso concernendo l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all’accertamento del reato ed alla condotta minacciosa posta in essere dal ricorrente per opporsi alla contravvenzione stradale;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ric:orso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente