Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la dichiarazione di inammissibilità degli altri due ricorsi.
Sentiti gli AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME e NOME COGNOME, e NOME COGNOME, per NOME COGNOME, che insistevano entrambi per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di concorso in rapina pluriaggravata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 62, n.6) cod. pen.) e vizio di motivazione: si contestav la legittimità del diniego della attenuante del “ravvedimento operoso” che avrebbe dovuto essere concessa in ragione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da COGNOME.
2.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si limita a riproporr gli argomenti contenuti nell’atto di appello, invocando una diversa valutazione delle prove poste a sostegno del diniego dell’attenuante.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale svalutava il contributo fornito da COGNOME, rilevando che le dichiarazioni rese fossero illogiche con riguardo al ruolo d COGNOME, il che rendeva evidente il fine utilitaristico delle parziali ammissioni ricorrente, rese senza che vi fosse alcun ravvedimento, né alcun decisivo apporto alle indagini (pag. 13 della sentenza impugnata).
2.2. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine a diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere concesse in relazione al comportamento processuale tenuto.
2.2.1.11 motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello, con motivazione ineccepibile, in quanto coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, che con le prove raccolte confermava la pena inflitta in primo grado, ritenendo che la stessa fosse congrua e proporzionata sia alla gravità oggettiva del delitto – commesso con armi e da più persone riunite -, che alla capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente (pag. 14 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che non si presta a nessuna censura in questa sede.
Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
3.1. violazione di legge (art. 628, commi 1, e 3 n.1), cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità. Si deduceva che le intercettazioni riguarderebbero un periodo ristretto, e che sarebbe illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni di COGNOME.
3.1.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richies di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, invero accuratamente, e conformemente, valutate dai giudici di entrambi i gradi di merito.
Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la responsabilità di COGNOME tracciando un percorso argomentativo ineccepibile, che evidenziava la sussistenza di indizi di straordinaria gravità, precisione e concordanza, non contrastati da alcun elemento di segno contrario. Il contenuto delle intercettazioni dava ampia dimostrazione della partecipazione del ricorrente alla rapina ed ostava alla assegnazione di
qualsiasi credibilità alle dichiarazioni protettive fornite da COGNOME e COGNOME (pagg. 24 e 25 de sentenza impugnata). Si tratta di motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla utilizzazione dell dichiarazioni di COGNOME, che sarebbero state acquisite in violazione del diritto di matr convenzionale e costituzionale di interrogare e far interrogare i testimoni a carico.
3.2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il diritto al contraddittorio, come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani è pacificamente rinunciabile (sulla facoltà di rinunciare ai diritti previsti dall’art. 6 della Convenzio le altre, Corte EDu, Grande Camera, Hermi v. Italia, del 18 ottobre 20006), sicché, quando viene espresso dalla parte il consenso all’acquisizione di atti formati in modo unilaterale gli stessi sono pienamente utilizzabili.
4.Ricorreva per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
4.1. violazione di legge (artt. 603 cod. proc. pen., art. 513 cod. proc. pen.) e vizio motivazione: si contestava la legittimità del rigetto dei rinnovazione dibattimentale, co specifico riferimento alla richiesta di acquisizione delle registrazioni delle telefon intercorse tra COGNOME e COGNOME; si contestava, altresì, la legittimità dell’acquisizione dichiarazioni di COGNOME, che sarebbe stata effettuata in violazione del diritt contraddittorio, dichiarazioni che sarebbero decisive per la valutazione in ordine all responsabilità del ricorrente.
4.1.1. Il motivo propone argomenti manifestamente infondati.
La Corte territoriale, nel pieno rispetto delle linee ermeneutiche tracciate dalla Cort di Cassazione per orientare l’esercizio della discrezionalità del giudice d’appell nell’ammissione della rinnovazione dibattimentale, riteneva che la prova della quale si chiedeva l’acquisizione risultava formata dall’imputato in vista della richiesta rinnovazione e, dunque,non rivestiva le caratteristiche della prova scoperta o sopravvenuta successivamente alla decisione. A ciò si aggiungeva che il quadro probatorio veniva ritenuto completo e non necessitante di ulteriori approfondimenti istruttori (pag. 16 dell sentenza impugnata).
Si tratta di motivazione che non si presta a nessuna censura in questa sede.
4.2. Violazione di legge (artt. 72-bis, 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stata considerata la consulenza tecnica allegata dalla difesa che, contrariamente a quanto ritenuto, sarebbe stata decisiva per valutazione dello stato di capacità del ricorrente.
4.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto reitera argomenti già proposti con l’appello e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percor
motivazionale che la Corte territoriale ha tracciato per ritenere non nec l’accertamento in ordine uno stato di capacità di intendere di volere del ricorrente
La Corte di merito ha rilevato infatti, che la consulenza tecnica alla base della di rinnovazione veniva allegata a distanza di sette anni dalla consumazione dell contestato e che, nel corso del processo, i difensori del ricorrente non avevano s alcuna questione. Tale emergenza, unitamente al fatto che non erano emersi nel corso processo elementi di dubbio o incertezza in ordine al coinvolgimento pieno, dire consapevole del ricorrente al delitto contestato, induceva la Corte d’appello a superfluo l’accertamento istruttorio richiesto (pag. 16 della sentenza impugnata).
Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura.
5.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali non versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 19 aprile 2024,
L’estensore
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Il Presidjente