Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando un processo giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di un nuovo processo, ma di un controllo di legittimità sulla sentenza precedente. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per capire cosa succede quando un appello viene giudicato un ricorso inammissibile, sigillando di fatto la decisione dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, ritenuto colpevole del reato di rapina ai sensi dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, decide di presentare ricorso per Cassazione. Le sue richieste erano precise: chiedeva ai giudici supremi di riconsiderare i fatti e di riqualificare il reato in furto aggravato (art. 624-bis c.p.), un’ipotesi meno grave. In subordine, domandava la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste dell’imputato, ovvero non valuta se fosse più corretto parlare di furto o di rapina. La declaratoria di inammissibilità blocca l’analisi sul nascere, sancendo che il ricorso non possiede i requisiti minimi per essere esaminato.
La conseguenza diretta per il ricorrente è duplice e severa: non solo la condanna d’appello diventa definitiva, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non superavano la “soglia di ammissibilità”. Perché? Essenzialmente, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni (le “doglianze”) già presentate e respinte dalla Corte d’Appello.
Un ricorso in Cassazione, per essere valido, non può essere una semplice ripetizione di quanto già detto. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici del grado precedente. In altre parole, il ricorrente deve dimostrare dove e perché la Corte d’Appello ha sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la sentenza impugnata fosse supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica” e che avesse già adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive. Mancando una nuova e specifica analisi critica, il ricorso è stato giudicato sterile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma si assicura che la legge sia stata applicata correttamente. Per chi intende presentare ricorso, la lezione è chiara: è inutile sperare che la Cassazione rivaluti le prove o le testimonianze. È invece cruciale costruire un’impugnazione tecnica, che individui con precisione i vizi di legittimità (errori di diritto o difetti di motivazione) della sentenza che si intende contestare. Diversamente, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con conseguente condanna definitiva e un ulteriore aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi proposti erano una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica al ragionamento giuridico della sentenza impugnata, che è stata ritenuta sufficientemente e logicamente motivata.
Quali erano le richieste principali del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva la riqualificazione del reato da rapina (art. 628 c.p.) a furto aggravato (art. 624-bis c.p.) e la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19038 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19038 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sedat Nuredini;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione dell legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione delitto di cui al capo 1) dell’imputazione ex art. 628 comma secondo cod. pen. nell’ipotesi di cui all’art. 624-bis cod. pen. ed all’omessa concessione circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 -bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagli e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e p non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore