Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge le Impugnazioni Generiche
L’esito di un processo penale non si conclude necessariamente con la sentenza d’appello. La parte soccombente ha la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questo ultimo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione non supera la soglia di ammissibilità, trasformandosi in un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi proposti non rispettano i rigorosi paletti imposti dal nostro ordinamento, che riserva alla Cassazione un ruolo ben preciso: quello di giudice della legge, non dei fatti.
I Fatti del Caso: Il Contesto dell’Impugnazione
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. La difesa contestava la decisione sotto diversi profili: in primo luogo, metteva in discussione il giudizio di responsabilità penale, criticando la valutazione sull’attendibilità della persona offesa. In secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare elementi già ampiamente discussi e valutati dal giudice di merito nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: l’appello alla Suprema Corte non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. I giudici hanno evidenziato come i motivi del ricorso fossero meramente “riproduttivi” e “reiterativi” di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti corretti e logici.
In particolare, la Corte ha sottolineato che l’impugnazione non conteneva una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove, un compito che esula completamente dalle competenze della Cassazione.
Le Motivazioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Le motivazioni dell’ordinanza sono un compendio dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si può rifare il processo. Il suo compito, definito “sindacato di legittimità”, è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Qualsiasi tentativo di portare davanti alla Cassazione “doglianze in punto di fatto” – ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi o sulla valutazione dell’attendibilità di un testimone – è destinato a fallire. Questo tipo di valutazione è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado. Un ricorso, per essere ammissibile, deve invece individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come un errore nell’interpretazione di una norma giuridica o una palese illogicità nel percorso argomentativo del giudice. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ritenuta “sufficiente e non illogica”, chiudendo così ogni spazio per una rivalutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso per cassazione deve essere un’opera di precisione chirurgica. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di condanna; è necessario dimostrare, con argomenti squisitamente giuridici, dove e perché quella sentenza è sbagliata in diritto o manifestamente illogica. Proporre un ricorso inammissibile non solo è inefficace ai fini dell’annullamento della condanna, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. Come nel caso in esame, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei gradi precedenti, senza muovere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata, oppure quando chiede alla Corte una rivalutazione delle prove e dei fatti, compito che non le spetta.
È possibile contestare l’attendibilità di un testimone davanti alla Corte di Cassazione?
No, la valutazione dell’attendibilità di un testimone è una questione di fatto riservata ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, ma può solo verificare se la motivazione del giudice di merito su quel punto sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19040 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19040 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e violazione di legge con riferimento al giudizio di penale responsabilità ricorrente, all’attendibilità della parte offesa ed all’omessa concessione circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., non supera soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagli e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e p non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 della sentenza impugnata che trattano sia della attendibilità ella persona o che della mancata concessione delle attenuanti generiche);
che il primo motivo in punto di responsabilità – oltre ad essere reiterativo peraltro costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al si di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamen emergenze processuali correttamente ed adeguatamente valorizzate dai giudici di merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore