Ricorso inammissibile: la Cassazione chiude la porta ai motivi ripetitivi
Quando un appello in Corte di Cassazione si trasforma in un mero tentativo di riesaminare fatti già decisi, la risposta della giustizia è netta: ricorso inammissibile. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale, ovvero che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Analizziamo insieme questa decisione per capire le ragioni dietro una condanna definitiva e le implicazioni per chi intende presentare ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, già condannato nei primi due gradi di giudizio, ha tentato di ottenere una revisione della sua posizione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando tre questioni principali: la riqualificazione del reato in una forma meno grave, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione dell’istituto della continuazione con un altro reato precedentemente giudicato.
Analisi del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo per la loro manifesta infondatezza e natura riproduttiva. In sostanza, il ricorrente non ha presentato nuove questioni di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già vagliate e respinte motivatamente dalla Corte d’Appello. Questo approccio è contrario alla funzione stessa del giudizio di Cassazione, che è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziando la correttezza dell’operato dei giudici di merito.
1. Riqualificazione del reato
Il ricorrente chiedeva che il reato venisse inquadrato nell’ipotesi di ‘fatto di lieve entità’ (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già compiuto una valutazione complessiva e approfondita degli elementi concreti (come quantità e qualità della sostanza, modalità dell’azione), escludendo motivatamente che si trattasse di ‘un piccolo spaccio’ con ridotta offensività.
2. Riconoscimento delle attenuanti generiche
Anche su questo punto, la Corte d’Appello aveva chiaramente individuato gli elementi che rendevano l’imputato non meritevole di tale beneficio. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, in quanto basata su un’analisi dei fatti correttamente argomentata.
3. Applicazione della continuazione
Infine, la richiesta di unificare questa condanna con un’altra precedente sotto il vincolo della continuazione è stata respinta. La Corte d’Appello aveva logicamente concluso che la nuova condotta, seppur simile alla precedente, era frutto di una ‘determinazione contingente’ e non di un ‘iniziale progetto criminoso unitario’. In altre parole, non c’era prova di un unico piano ideato fin dall’inizio, elemento indispensabile per applicare questo istituto di favore.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia rappresenta un monito importante: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata (violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito dei fatti. La mera riproposizione di argomenti già disattesi conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e a ulteriori conseguenze economiche per il condannato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, oppure quando sono manifestamente infondati e non evidenziano reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Perché la Corte ha rifiutato di riconoscere la ‘fattispecie lieve’ del reato?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito perché questi avevano già condotto una valutazione completa e logica degli elementi concreti del caso, concludendo che non si trattava di un episodio di ‘piccolo spaccio’ con ridotta offensività, escludendo così la possibilità di applicare la norma più favorevole.
Cosa si intende per ‘determinazione contingente’ in opposizione a ‘progetto criminoso unitario’?
Significa che la commissione di un nuovo reato, anche se dello stesso tipo di uno commesso in precedenza, non è stata pianificata sin dall’inizio insieme al primo. È nata invece da una decisione presa in un momento successivo e indipendente, il che impedisce di considerare i vari reati come parte di un unico disegno criminoso e di applicare il più mite trattamento sanzionatorio della continuazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3209 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3209 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/10/1985
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 143 Restivo
NRG 27207/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti da doglianze meramente riproduttive di profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici giudice di merito (primo e terzo motivo), manifestamente infondate (terzo motivo) e afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, benché la senten impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adegua esame delle deduzioni difensive sul punto (secondo motivo);
Considerato, infatti, che relativamente alla richiesta di riqualificazione d fatto nell’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo), la motivazione della Corte di appello (pagg. 4-5) contiene una valutazion complessiva degli elementi della fattispecie concreta (che consentiva di esclude l’ipotesi di “un piccolo spaccio” con ridotta offensività); che in ordine alla ric del riconoscimento delle attenuanti generiche (secondo motivo), la Corte di appell ha individuato gli elementi che, in via assorbente, portavano a ritenere l’impu non meritevole della statuizione (cfr. pag. 5); che, in ordine alla richies riconoscimento della continuazione con altro reato, già giudicato, la valutazi della Corte di appello risulta corretta e non manifestamente illogica, in qua basata sulla presenza di concreti e significativi indicatori che la succe condotta, per quanto omogenea, fosse il frutto di determinazione contingente non di un iniziale progetto criminoso unitario (cfr. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 29/11/2024.