Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del proprio giudizio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dei limiti del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo perché non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del trattamento sanzionatorio. Il caso riguarda una condanna per il reato di evasione e un appello basato sulla richiesta di attenuanti generiche, già respinta nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
Un soggetto, già condannato in primo grado per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, vedeva confermata la sua condanna anche dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, non contestando la responsabilità per il reato, ma lamentando il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenuto eccessivamente severo.
I Motivi del Ricorso: Mancata Applicazione delle Attenuanti Generiche
Il nucleo centrale del ricorso inammissibile verteva sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulla recidiva. La difesa sosteneva che l’ammissione di colpevolezza da parte dell’imputato avrebbe dovuto essere valutata positivamente dal giudice d’appello e portare a una riduzione della pena. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già disatteso questa argomentazione, motivando la propria decisione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato come le censure fossero meramente riproduttive di argomenti già esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dal giudice di secondo grado.
Il punto cruciale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La valutazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la concessione o meno delle attenuanti generiche e il bilanciamento con la recidiva, rientra nell’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. Questo apprezzamento è sottratto al sindacato della Cassazione, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d’Appello era ‘esauriente e logica’. La richiesta di prevalenza delle attenuanti era stata ancorata a un dato, l’ammissione dell’addebito, ritenuto ‘non significativo’ in quanto il fatto era già stato ampiamente accertato. Di conseguenza, il tentativo di ottenere una nuova valutazione di questo aspetto in Cassazione si configurava come una richiesta di riesame del merito, inammissibile per sua natura.
Conclusioni: I Confini Invalicabili del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limiti a riproporre le stesse doglianze già respinte, senza evidenziare vizi di legittimità (come un errore di diritto o un difetto grave di motivazione), è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della definitività della sentenza di condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva motivi di censura già respinti dalla Corte d’Appello con argomentazioni corrette e perché tentava di ottenere un nuovo esame del merito su questioni, come la valutazione del trattamento sanzionatorio, che sono di esclusiva competenza del giudice dei gradi precedenti.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche?
No, la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con altre circostanze (come la recidiva) è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione di tale decisione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Per quale motivo l’ammissione di colpevolezza non è stata considerata sufficiente per ottenere le attenuanti?
L’ammissione di colpevolezza non è stata ritenuta un elemento significativo ai fini della concessione delle attenuanti perché la responsabilità dell’imputato per il reato era già stata accertata in modo inequivocabile. La Corte d’Appello ha quindi legittimamente considerato tale ammissione non rilevante per una riduzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13452 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13452 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dì NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reat di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in se legittimità ( perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appel proposti motivi, relativi alla mancata applicazione delle circostanze atten generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, involgono, infatti, un pr della regiudicanda, quello del trattamento sanzioNOMErio, rimesso all’esclu apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità qu risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza esauriente e logica motivazione essendo la richiesta dì prevalenza ancorata ad dato non significativo, quale l’ammissione dell’addebito, già accertato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024