Ricorso inammissibile: quando la specificità dei motivi è tutto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi. Quando ciò non avviene, la conseguenza è la dichiarazione di un ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le ragioni dietro tale esito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, basando la propria decisione su una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. In particolare, i giudici di secondo grado avevano evidenziato i “motivi a delinquere” e la presenza di precedenti condanne, seppur non ancora definitive, come elementi ostativi al riconoscimento della lieve tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel merito della questione (ovvero se l’art. 131-bis fosse applicabile o meno), ma in un vizio procedurale del ricorso stesso.
La Genericità del Motivo di Ricorso
I giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo di ricorso “privo di specificità”. In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica puntuale e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti, ma deve individuare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice che ha emesso la decisione contestata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione corretta e giuridicamente fondata per negare il beneficio della particolare tenuità del fatto. I giudici di merito avevano legittimamente considerato la personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali (anche se non definitivi) come indici di una propensione a delinquere che rendeva la condotta non qualificabile come di “lieve tenuità”. Riproporre la stessa tesi difensiva senza attaccare specificamente questo ragionamento rende il ricorso inammissibile.
Di conseguenza, la Corte Suprema non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in questi casi.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, sottolinea l’importanza cruciale di redigere ricorsi per cassazione che siano specifici, tecnici e che dialoghino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico è destinato all’inammissibilità. In secondo luogo, conferma che nella valutazione della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il giudice può legittimamente tenere conto di tutti gli elementi che delineano la personalità dell’imputato, incluse le condanne non ancora passate in giudicato, per escludere che la condotta sia di lieve entità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità, in quanto si limitava a riprodurre argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica puntuale alla decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
La Corte d’Appello ha negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto basandosi sui motivi a delinquere, sulla personalità dell’imputato e sulle sue precedenti condanne, anche se non definitive, ritenendo che questi elementi indicassero una condotta non di lieve tenuità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
· Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso
Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l’omesso riconoscimento della causa di n punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riprodu profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridi Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza i motivi a delinquere personalità dell’imputato, ha ritenuto che anche le precedenti condanne, pur se non definiti inducessero a ritenere non di lieve tenuità la condotta dell’imputato.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere e ensore
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