Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il corretto rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, un istituto che può precludere l’esame di un’impugnazione da parte della Corte di Cassazione. Analizziamo una recente ordinanza per capire quando e perché un ricorso viene respinto senza nemmeno essere discusso nel merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in giudizio abbreviato a un anno e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90 (reati in materia di stupefacenti di lieve entità), decideva di impugnare la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso presentato semplicemente inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel vivo della questione sollevata (il diniego delle attenuanti), ma si sono fermati a un livello precedente, constatando che l’impugnazione mancava dei requisiti fondamentali per poter essere esaminata.
Le Motivazioni della Corte
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni precise che delineano i confini del giudizio di legittimità. Vediamole nel dettaglio.
1. Motivazione Sufficiente e Non Illogica:
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso non fosse consentito in sede di legittimità. La Corte d’Appello, infatti, aveva fornito una motivazione “sufficiente e non illogica” per negare le attenuanti, esaminando adeguatamente le argomentazioni difensive. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è immune da vizi logici o giuridici.
2. Riproduzione delle Stesse Argomentazioni:
Il ricorso è stato giudicato come una mera e generica riproduzione delle deduzioni difensive già presentate nei gradi precedenti. L’imputato, in sostanza, non si è confrontato criticamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, limitandosi a riproporre le proprie tesi. Questo approccio non è valido in Cassazione, dove è necessario evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella decisione impugnata.
3. Distinzione tra Attenuanti e Sospensione Condizionale:
Un punto interessante toccato dalla Corte riguarda la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa implicitamente suggeriva una contraddizione tra questo beneficio e il diniego delle attenuanti. La Corte ha chiarito che non vi è alcuna contraddizione. La sospensione condizionale si basa su un giudizio prognostico favorevole sul futuro comportamento del reo. Le attenuanti generiche, invece, si fondano sulla valutazione della gravità del fatto e della personalità dell’imputato al momento del reato. Si tratta di due valutazioni diverse, basate su parametri non necessariamente coincidenti.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È una sede di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo delle argomentazioni di merito o perché critica una valutazione adeguatamente motivata dal giudice precedente, non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non sollevava una questione di legittimità, ma si limitava a riproporre le medesime argomentazioni difensive già esaminate e respinte con motivazione logica e sufficiente dalla Corte d’Appello.
La concessione della sospensione condizionale della pena non è in contraddizione con il diniego delle attenuanti generiche?
No. La Corte ha chiarito che si tratta di due valutazioni distinte. La sospensione condizionale si basa su una prognosi favorevole per il futuro, mentre le attenuanti generiche riguardano la valutazione del reato e della personalità del reo al momento dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE 04VOQLN) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, condannato in giudizio abbreviato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e 4.000 C di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, d il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inere al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adegu esame delle deduzioni difensive – in questa sede meramente e genericamente riprodotte avendo la Corte territoriale, con le cui argomentazioni il ricorso neppure integralmen confronta, adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della pena inflitta in primo gra non inficiate dal giudizio prognostico favorevole che ha indotto alla concessione del benef della sospensione condizionale della pena, che guarda al futuro e ha parametri non necessariamente coincidenti a quelli utilizzati per la diversa valutazione che qui forma ogg di doglianza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.