Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale presentare motivi validi e non meramente ripetitivi di argomenti già discussi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità e la discrezionalità dei giudici di merito. Analizziamo insieme questa decisione per capire meglio i principi che governano il processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando due questioni principali che, a suo avviso, avrebbero dovuto portare a una riforma della condanna.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due distinti motivi:
1. Errata qualificazione giuridica del reato: Si contestava la classificazione legale del fatto delittuoso, sostenendo una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello.
2. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio: Si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si criticava la determinazione della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Questi argomenti miravano a ottenere una rivalutazione del caso da parte della Cassazione, sperando in un esito più favorevole.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che l’appello non aveva i requisiti per essere giudicato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Sul Primo Motivo: La Ripetitività delle Doglianze
I giudici hanno osservato che il primo motivo era meramente riproduttivo di argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ripresentare le stesse questioni di fatto già vagliate e motivate correttamente dai giudici precedenti. Un ricorso è ammissibile solo se evidenzia vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o motivazioni illogiche), non se si limita a riproporre una diversa interpretazione dei fatti.
Sul Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che motivi la sua scelta facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla semplice assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Inoltre, la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, come stabilito dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questa scelta è insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, cosa che la Corte ha escluso nel caso di specie.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Un appello, per avere successo, deve presentare critiche nuove e specifiche ai vizi della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti. La decisione sottolinea inoltre l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze e nella commisurazione della pena, un potere che può essere censurato solo in caso di palesi errori logici o giuridici. Per i cittadini, ciò significa che l’esito di un processo dipende in larga misura da come i fatti vengono provati e valutati nei primi due gradi di giudizio.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo era una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti, mentre il secondo motivo era manifestamente infondato, in quanto contestava decisioni (diniego delle attenuanti e graduazione della pena) che rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che erano state adeguatamente motivate.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo di ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni e lamentele già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio (in questo caso, dalla Corte d’Appello), senza sollevare nuove questioni di legittimità o specifici vizi logico-giuridici della sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, per negare le attenuanti generiche non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi rilevanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NYING SULAY /CUI059TDKB nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del delit contestato, è meramente riproduttivo di doglianze in fatto già adeguatamente vagliate e respinte con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito ( vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie;
che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o d ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Consi liere estensore
Il Presidente