Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELFRANCO VENETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con la memoria del 08/01/2023.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Trento con sentenza del 12/04/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento del 30/05/2022, con la quale NOME è stata condannata alla pena di giustizia per il reato alla stessa ascritto in rubrica (artt. 110, 61 n.5, 640 cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui sì riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, in relazione alla affermazione della Corte di appello secondo la quale il materiale rinvenuto in sede di perquisizione non si presentasse collegato alla imputazione contestata; difatti la carta poste pay intestata alla stessa non è mai stata rinvenuta, mentre veniva riscontrata la presenza di una diversa carta poste pay e documentazione relativa ad una terza carta ricaricabile, mentre le carte sinn e i numeri telefonici richiamati nella indagini non corrispondevano a quelli nella disponibilità della ricorrente; illogicità manifesta deve poi essere riferita alla considerazione dell’accento degli interlocutori nella telefonata ricevuta dalla persona offesa.
2.2. GLYPH Vizio della motivazione perché omessa in ordine alla recidiva; la motivazione della Corte di appello è laconica e di fatto apodittica, anche attesa la distanza dalla precedente condanna.
2.3. GLYPH Vizio della motivazione perché omessa quanto alla applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi; la richiesta di sostituzione non è stata avanzata dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado e nemmeno nell’atto di appello, in quanto antecedenti all’entrata in vigore della legge Cartabia, ma la sentenza è stata emessa successivamente in assenza di qualsiasi riferimento sul punto da parte del giudice collegiale.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha ribadito le proprie conclusioni con note difensive del 08/01/2024.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, generici e manifestamente infondati.
Il primo motivo di ricorso non è consentito ed si presenta, al tempo stesso, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente
in concreto non si confronta. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico della RAGIONE_SOCIALE (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 6 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, tenuto conto della complessiva ricostruzione quanto ai rapporti intercorrenti tra le parti e alla attendibilità della persona offesa, con risposta specifica alle doglianze della difesa sia in ordine al materiale in sequestro, che quanto alla inflessione per come richiamata, riportando invece il dato risolutivo della intestazione della carta poste pay e dei prelievi effettuati successivamente agli accrediti effettuati dalla persona offesa, mai denunciati come irregolari. La Corte ha, inoltre, puntualmente risposto, con motivazione logica, che non si presta a censure in questa sede, anche quanto alla diversa intestazione delle utenze telefoniche, richiamando tale elemento quale momento decisamente significativo della condotta truffaldina. Con tale motivazione la ricorrente non si confronta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua formulazione, è anche manifestamente infondato. La Corte di appello ha specificamente valutato la richiesta di disapplicazione della recidiva, richiamando la particolare gravità del fatto e i precedenti penali della ricorrente, quali elementi significativi all’evidenza, tenuto conto anche della non comune accuratezza e perizia nel porre in essere gli artifici e raggiri, della pericolosità della stessa.
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già evidenziato che nei procedimenti di appello celebrati con trattazione cartolare è necessario che l’imputato – quando le disposizioni in tema di sanzioni sostitutive siano entrate in vigore nel corso del giudizio, e dunque dopo la presentazione dell’atto di appello – abbia formulato richiesta di accesso al subprocedimento relativo alla applicazione di sanzioni sostitutive quanto meno all’atto della formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2 del 05/10/2023, COGNOME, come da notizia di decisione del 13/10/2023), circostanza non ricorrente nel caso concreto per esplicita ammissione della difesa.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024.