Ricorso inammissibile: Non basta una versione alternativa dei fatti per la Cassazione
Quando si arriva al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la natura e i limiti di questo strumento. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più comuni per chi non formula le proprie doglianze in modo giuridicamente corretto. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio cardine: non è possibile chiedere ai giudici di legittimità una semplice rilettura dei fatti già vagliati nei gradi di merito. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte di Appello. La condanna riguardava una condotta di guida ritenuta pericolosa e una fuga. L’imputato, nel suo ricorso, ha tentato di proporre una propria versione difensiva dei fatti, cercando di sminuire la pericolosità del suo comportamento e le modalità della fuga. La Corte di Appello, tuttavia, aveva già esaminato e motivatamente disatteso questa versione, basando la propria decisione sulla puntuale descrizione degli eventi fornita dagli agenti operanti.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione di secondo grado. Questa decisione si fonda su ragioni prettamente procedurali che meritano di essere approfondite, poiché illustrano la funzione stessa del giudizio di legittimità.
Genericità e Reiteratività dei Motivi
Il primo vizio riscontrato nel ricorso è la sua ‘genericità’ e ‘manifesta infondatezza’. I motivi presentati non individuavano vizi specifici di violazione di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. Al contrario, il ricorso era ‘meramente reiterativo’, ovvero si limitava a riproporre le stesse argomentazioni difensive già esposte e respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi e pertinenti elementi di diritto.
Il Divieto di una Nuova Valutazione dei Fatti
Il punto cruciale della decisione è il richiamo al principio secondo cui la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice del fatto’. Il suo compito non è quello di stabilire come si sono svolti gli eventi, ma di verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e completo. Proporre una ‘lettura alternativa del fatto’, come ha fatto il ricorrente, esula dalle competenze della Cassazione e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva adempiuto pienamente al suo obbligo di motivazione. I giudici di secondo grado avevano preso atto della versione difensiva dell’imputato, ma l’avevano motivatamente scartata. La condanna era, infatti, fondata su elementi concreti, come la ‘puntuale descrizione delle modalità della fuga e della pericolosità della condotta di guida’. Questa descrizione, proveniente dagli operanti, è stata ritenuta idonea a integrare l’elemento oggettivo del reato. Di fronte a una motivazione così ‘corretta e completa’, ogni tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti si è rivelato vano.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Per avere successo, un ricorso non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. È invece necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nel percorso motivazionale della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il ricorso si trasforma in un tentativo infruttuoso di ottenere un terzo grado di merito, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’ulteriore addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, fissata in questo caso in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e meramente reiterativo. In sostanza, si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti già correttamente valutati dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni di legittimità.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la dinamica della guida pericolosa?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha verificato che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione corretta e completa sulla base degli elementi acquisiti, come la descrizione della fuga e della condotta di guida fatta dagli operanti, ritenendola sufficiente per fondare la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissi per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativo e diretto a proporr una lettura alternativa del fatto, non consentita a fronte della motivazione corretta e compl resa in sentenza;
rilevato, infatti, che la Corte di appello ha dato atto della versione difensiva dell’im (pag.2), ma l’ha motivatamente disattesa in base alla puntuale descrizione delle modalità della fuga e della pericolosità della condotta di guida, riferita dagli operanti e idonea ad inte l’elemento oggettivo del reato (pag. 1 e 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Pr,ésiente