Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle cause di chiusura più nette di un procedimento davanti alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i principi fondamentali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, sottolineando come non possa trasformarsi in una terza istanza di merito. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma i principi espressi hanno una valenza generale e offrono importanti spunti di riflessione per chiunque si approcci a questo grado di giudizio.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che lo aveva condannato per il reato previsto dall’art. 341-bis del codice penale. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva presentato una serie di motivi di ricorso volti a criticare la decisione dei giudici di secondo grado, sperando in un annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene netta, è stata ampiamente motivata, delineando con chiarezza i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni di un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza spiega dettagliatamente perché i motivi presentati non potevano essere accolti. L’analisi della Corte si è concentrata su due aspetti cruciali che determinano l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione.
Ripetitività dei Motivi e Valutazioni di Merito
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stato il fatto che i motivi di ricorso erano, in sostanza, una mera riproduzione delle censure già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato che non è consentito, in sede di legittimità, riproporre le stesse argomentazioni già vagliate dal giudice di merito, il quale le aveva disattese con argomentazioni giuridiche corrette. Il ricorso, infatti, non introduceva nuove questioni di diritto, ma si limitava a contestare l’apprezzamento dei fatti e delle prove, un’attività che è di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
L’insindacabilità del Trattamento Sanzionatorio e della Recidiva
Un altro punto centrale della decisione riguarda la critica al trattamento sanzionatorio e alla valutazione della recidiva. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena e il giudizio sulla pericolosità sociale del reo sono rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. Queste valutazioni sono sottratte al controllo di legittimità, a condizione che siano supportate da una motivazione logica e completa. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato il diniego dell’esclusione della recidiva, sottolineando come la commissione del nuovo reato si ponesse in continuità con precedenti condanne, a dimostrazione di una persistente inclinazione a delinquere non mitigata nel tempo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione serve come un importante monito sulla corretta impostazione di un ricorso in sede di legittimità. Per avere successo, un ricorso non può limitarsi a criticare la ricostruzione dei fatti o le valutazioni discrezionali del giudice di merito. È invece necessario individuare e argomentare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione (come la sua manifesta illogicità o contraddittorietà) che abbiano inficiato la sentenza impugnata. La decisione evidenzia che un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, confermando la necessità di un’attenta e scrupolosa preparazione dell’atto di impugnazione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva profili di censura già disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, e perché involgeva profili, come il trattamento sanzionatorio, rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione del giudice sulla recidiva?
No, la valutazione sulla recidiva e sulla pericolosità sociale dell’imputato è sottratta allo scrutinio di legittimità quando, come nel caso di specie, risulta sorretta da una motivazione esauriente e logica da parte del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6129 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricors involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzioNOMErio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di esclusione della recidiva, poiché la pericolosità sociale era stata ritenuta confermata dalla commissione del fatto per cui si procede che si pone, in linea di continuità temporale e funzionale, con le precedenti condanne che non ne hanno neutralizzato o mitigato la inclinazione alla commissione di reati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere relatore
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Presidente