Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha il diritto di impugnarla. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: non basta essere in disaccordo con la decisione precedente per ottenere una revisione. Se l’appello non presenta validi motivi di diritto, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questo caso per capire meglio.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna per un reato legato agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti), confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, decide di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado, sperando in un annullamento o in una modifica della pena.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. La decisione si basa su due pilastri argomentativi molto chiari. In primo luogo, i motivi presentati dall’imputato non erano originali, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice d’appello. In secondo luogo, le critiche si concentravano sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è garantire l’osservanza della legge e la coerenza logica delle motivazioni delle sentenze precedenti.
Nel caso specifico, la critica al trattamento sanzionatorio è stata considerata infondata. La valutazione della pena e la concessione o meno delle attenuanti generiche rientrano nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito. Questo potere discrezionale non è sindacabile in sede di legittimità, a patto che sia supportato da una motivazione logica, completa e non contraddittoria. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti valorizzando i precedenti penali dell’imputato, fornendo una giustificazione ritenuta dalla Cassazione ‘esauriente e logica’.
Pertanto, il ricorso è stato giudicato come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. La ripetitività dei motivi e la natura delle censure, relative a valutazioni di merito ben motivate, hanno portato inevitabilmente alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità concreti. È necessario evidenziare errori nell’applicazione delle norme giuridiche o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente ripresentare le stesse argomentazioni già sconfitte in appello o contestare la discrezionalità del giudice sulla quantificazione della pena, se questa è stata giustificata in modo adeguato. La conseguenza di un ricorso presentato senza questi presupposti è, come in questo caso, la sua inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che qui è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva gli stessi motivi già respinti dalla Corte d’Appello e contestava aspetti, come la determinazione della pena, che rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito e che erano stati motivati in modo logico ed esauriente.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un giudice di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare in una nuova valutazione dei fatti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello; i motivi di ricorso involgono un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere relatore
Il Presici GLYPH te