Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è fondamentale presentare motivi chiari, specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e confermando la condanna di secondo grado. Questa analisi esplora le ragioni dietro tale decisione, offrendo spunti preziosi sulla corretta redazione di un atto di impugnazione e sui limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: L’Appello alla Suprema Corte
Due soggetti, condannati dalla Corte d’Appello di Palermo, decidevano di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza. Le loro difese si basavano su diversi punti: contestavano la qualificazione giuridica del reato ai fini del calcolo della prescrizione, sostenevano l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e richiedevano un bilanciamento delle circostanze più favorevole. Uno dei due ricorrenti, inoltre, adduceva la mancanza dell’elemento psicologico del reato (dolo) e la sussistenza di uno stato di necessità.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’impugnazione stessa come non idonea a provocare una nuova valutazione della vicenda. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha fornito una spiegazione dettagliata delle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, affrontando punto per punto i motivi sollevati dai ricorrenti.
Genericità e Mancanza di Novità
Il primo e fondamentale vizio riscontrato dalla Corte è stata la natura dei ricorsi. Essi, infatti, si limitavano a riproporre gli stessi argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre elementi di novità e senza rispettare il criterio di specificità richiesto dalla legge. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione dell’appello, ma deve individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata.
La Natura del Reato e la Prescrizione
I giudici hanno ritenuto manifestamente infondata la tesi difensiva sulla natura del reato. I ricorrenti proponevano una ricostruzione del fatto come reato istantaneo con effetti permanenti per beneficiare di una prescrizione più breve. La Corte, invece, ha confermato che la fattispecie, data un’occupazione protrattasi per più anni, doveva essere inquadrata come reato permanente, in linea con la giurisprudenza consolidata.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. è stato respinto. La Corte ha giudicato corretta e non sindacabile la decisione dei giudici di merito di non applicare tale causa di non punibilità, data l’entità della violazione commessa. Questo dimostra che la valutazione sulla tenuità del fatto è un giudizio di merito, difficilmente contestabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
La Violazione della Catena Devolutiva
Un punto cruciale ha riguardato le argomentazioni di uno dei ricorrenti sulla mancanza di dolo e sullo stato di necessità. La Corte ha osservato che la questione del dolo era stata sollevata per la prima volta in Cassazione. Questo viola il principio della ‘catena devolutiva’, secondo cui un motivo non presentato in appello non può essere dedotto per la prima volta davanti alla Suprema Corte. La doglianza sullo stato di necessità, invece, era già stata sufficientemente affrontata e respinta in appello.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario, non un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. Per avere successo, un’impugnazione deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzandosi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione della sentenza precedente. Riproporre acriticamente le stesse argomentazioni o introdurre questioni nuove tardivamente conduce quasi certamente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare la posizione del ricorrente con ulteriori spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge. Secondo l’ordinanza, ciò accade quando i motivi sono generici, ripropongono argomenti già affrontati e respinti nei gradi precedenti senza elementi di novità, oppure quando non rispettano il criterio della specificità, non individuando con precisione i vizi della sentenza impugnata.
Cosa significa violare la “catena devolutiva” in un processo?
Significa presentare un motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione senza averlo prima sollevato davanti alla Corte d’Appello. Il principio della catena devolutiva impone che le questioni vengano discusse gradualmente nei vari gradi di giudizio, e una questione omessa in appello non può, di regola, essere introdotta ex novo davanti alla Suprema Corte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per i ricorrenti?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze principali: primo, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva; secondo, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME siano inammissibili quanto ripropongono senza elementi di novità e senza rispettare il criterio della specific argomenti già affrontati nei gradi precedenti ed adeguatamente risolti nelle sentenza di meri trattandoli unitariamente per esigenze di brevità e chiarezza espositiva, a dispet dell’ordine differente, si osserva come sia manifestamente infondato quello relativo alla na del reato ai fini del calcolo della prescrizione poiché la proposta ricostruzione (che si reato istantaneo ad effetti permanenti) confligge con la giurisprudenza consolidata della Co in ordine alla definizione del reato come permanente oltre che con la realtà fattuale d occupazione pluriennale; quanto al motivo inerente all’applicazione dell’art.131 bis c. giustificazione posta a base della decisione della Corte di respingere l’istanza è inecce data l’entità della violazione; infine, con riferimento alla richiesta di un più f bilanciamento delle circostanze, i motivi sono basati su considerazioni generiche inutiliz come parametro di comparazione della decisione giudiziale che viene contestata; ulterio profili del ricorso COGNOME che emergono confusamente dalla argomentazione difensiva (ne primo motivo si fa riferimento alla mancanza dell’elemento psicologico ed alla ricorrenza d stato di necessità) sono dei meri abbozzi privi di reale idoneità espositiva; In ogni cas (sul dolo) è formulato solo in questa sede e quindi in violazione della catena devolutiva e l (art.54 c.p.) è sufficientemente affrontato e respinto già in grado di appello;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
C9 Con igliere Estenso GLYPH
Così deciso in Roma, il 12 settembre 2023 sì
Il Pre idente