Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti. La Corte Suprema di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, non di rivalutare le prove. Una recente ordinanza ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i paletti da rispettare quando ci si rivolge al massimo organo della giurisdizione.
I Fatti alla Base della Vicenda Giudiziaria
Due persone, dopo essere state condannate sia in primo grado che in appello per delitti contro la persona, decidevano di presentare ricorso per cassazione. La Corte d’Appello aveva confermato la loro responsabilità penale sulla base delle dichiarazioni convergenti della persona offesa e di un suo familiare, ritenute attendibili e sufficienti a fondare la condanna. Gli imputati, non accettando la decisione, hanno tentato l’ultima via possibile, quella del ricorso alla Suprema Corte.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I ricorrenti hanno basato il loro appello su tre motivi principali:
1. Vizi di motivazione: I primi due motivi lamentavano una presunta illogicità e contraddittorietà nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della loro colpevolezza.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Il terzo motivo contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta e perentoria.
Perché un Ricorso Inammissibile Viene Respinto dalla Cassazione
La Corte ha giudicato i primi due motivi come generici e manifestamente infondati. Essi non facevano altro che riproporre le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Soprattutto, i ricorrenti chiedevano alla Cassazione una “rilettura” degli elementi di fatto, come le dichiarazioni testimoniali. Questo è un errore comune ma fatale: la valutazione delle prove è compito esclusivo dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione interviene solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, non per offrire una diversa interpretazione delle prove.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il terzo motivo è stato respinto. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La decisione era basata su una valutazione precisa: la “discreta gravità del fatto”, ritenuta sproporzionata rispetto al futile contesto e capace di generare un significativo effetto di intimidazione sulle vittime. Anche in questo caso, il ricorso è risultato aspecifico, non riuscendo a confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi (la ragione fondante) della decisione impugnata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando diversi punti chiave. In primo luogo, i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte, senza introdurre nuove critiche specifiche contro la logica della sentenza d’appello. In secondo luogo, la richiesta di una nuova valutazione delle prove esula completamente dai poteri della Corte di legittimità. Infine, la sentenza impugnata era stata ritenuta congrua e logicamente argomentata su tutte le questioni sollevate, dalla ricostruzione dei fatti alla valutazione degli elementi probatori. La decisione di non applicare l’art. 131-bis era anch’essa ben motivata dalla gravità concreta del reato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un importante monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, non un’ulteriore possibilità di discutere il merito di una causa. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo, è essenziale che il ricorso individui vizi di legittimità specifici e non si limiti a contestare l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici dei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a riproporre censure già respinte in appello e chiedevano impropriamente alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le testimonianze?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Non può effettuare una “rilettura” o una nuova valutazione degli elementi di prova, come le testimonianze, poiché tale compito spetta solo al giudice di primo grado e d’appello.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. non è stata applicata perché i giudici di merito hanno ritenuto che il fatto avesse una “discreta gravità”, sproporzionata rispetto al futile contesto, e che avesse prodotto significativi effetti di intimidazione sulle vittime, facendo così venire meno il presupposto della “tenuità” richiesto dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2411 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CRACO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SENISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti – rispettivamente – di cui agli artt. 81 cpv., 61.2 c.p. e 91 cpv. 6 c.p. in danno di COGNOME NOME;
Rilevato che i primi due motivi di ricorso con cui si lamentano vizi della motivazione in or all’affermazione di reità degli imputati – sono generici – perché meramente riproduttiv censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pag.4 – e manifestamente infondati, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato – sotto il profilo della congruità e della logicità – su tutte le que devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta valutazione degli elementi probatori utilizzati per l’affermazione di responsabilità (cos dalle convergenti dichiarazioni della persona offesa e della di lui moglie, in assenza di eleme di contrasto, neutro essendo stato valutato l’apporto testimoniale di COGNOME NOMENOME, esulan dai poteri di questa Corte la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che po integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorre adeguato apprezzamento delle risultanze processuali;
Rilevato che il terzo motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione della condizi di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è del pari aspecifico e manifesta infondato, perché la sentenza impugnata (pag.5) – anche in tal caso in assenza di adeguato confronto dei ricorsi con la relativa ratio decidendi ne ha correttamente e razionalmente escluso i presupposti di operatività sulla scorta della discreta gravità del fatto, sproporzi al futile contesto di riferimento e dei riflessi d’intimidazione prodotti nei due coniugi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6/12/23