Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le regole del gioco cambiano. Non si tratta più di discutere se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma di verificare se la legge sia stata applicata correttamente. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di cosa accade quando un ricorso non rispetta questi paletti, risultando in un ricorso inammissibile. Questo non solo chiude la porta a ogni speranza di riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato dalla Corte d’Appello di Messina, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi posti a fondamento dell’impugnazione erano diversi e miravano a smontare la decisione precedente su più fronti: dalla valutazione della sua condotta, all’applicazione della recidiva, fino alla misura della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati i motivi, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è inammissibile. Questa declaratoria non è stata priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di colpa nella proposizione di un ricorso destinato a fallire.
Le Motivazioni della Decisione
L’analisi delle motivazioni della Corte è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e gli errori da non commettere quando si presenta un ricorso inammissibile.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo di ricorso è stato respinto perché, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa valutazione dei fatti. Il ricorrente non lamentava un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione della Corte d’Appello, ma semplicemente non ne condivideva le conclusioni sulla sua condotta violenta. La Cassazione ha ribadito il suo ruolo di giudice di legittimità, non di merito: non può sostituire la propria valutazione a quella, logicamente argomentata, dei giudici dei gradi precedenti.
La Manifesta Infondatezza del Ricorso Inammissibile sulla Recidiva
Il secondo motivo, relativo all’applicazione della recidiva, è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come un precedente specifico del ricorrente rendesse la nuova condotta sintomo di una maggiore pericolosità sociale, giustificando così l’aumento di pena previsto per la recidiva. La censura del ricorrente è stata ritenuta priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Pena e Attenuanti: una Valutazione Preclusa
Infine, il terzo e quarto motivo, con cui si contestavano la congruità della pena e il diniego delle attenuanti generiche, si sono scontrati con un doppio ostacolo. In primo luogo, la Corte ha notato che il motivo d’appello sulle attenuanti era stato formulato in modo ‘aspecifico’, cioè generico. In secondo luogo, ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse implicitamente, ma chiaramente, motivato la severità della pena basandosi sulla gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato, incline a violare le regole.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere all’infinito i fatti. Per avere una possibilità di successo, i motivi devono essere specifici, tecnicamente ineccepibili e devono denunciare reali violazioni di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una mera rivalutazione del merito si traduce non solo in una sconfitta processuale, ma anche in una condanna economica certa, come dimostra il caso del ricorso inammissibile qui analizzato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se, invece di denunciare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o difetti logici della motivazione), chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, oppure se i motivi presentati sono manifestamente infondati o non specifici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma definitiva della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulla pena e sulle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena o sulla concessione delle attenuanti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata sia totalmente assente, illogica o contraddittoria su questi punti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3620 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3620 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO 11 19/10/2000
avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è volto assertivamente a sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, senza individuare fratture logiche nella motivazione, con la quale è stato dato conto sulla base degli elementi acquisiti della condotta oppositiva e violenta tenuta dal ricorrente;
Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, a fronte di quanto rilevato dalla Corte che ha segnalato come la condotta, letta alla luce del precedente specifico, valesse a conferire all’episodio il significato sintomatico di una maggiore pericolosità, tale da giustificare l’applicazione della recidiva;
Ritenuto che il terzo e il quarto motivo sono volti a sollecitare un diverso approccio valutativo in ordine alla pena e alle attenuanti generiche, ciò che è precluso in questa sede, dovendosi rilevare come il motivo di appello relativo alle attenuanti generiche fosse aspecifico e come la Corte abbia formulato sul punto un’implicita valutazione nel dar conto della congruità della pena, giustificata dalla gravità della condotta e dal dato personologico, in particolare dalla palesata inclinazione ad infrangere le prescrizioni imposte.
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente