Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione sul Reato di Resistenza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso riguarda la condanna di due persone per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermata in secondo grado, e il loro successivo tentativo di ribaltare la decisione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati dalla Corte d’Appello di Bari per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. Non accettando la sentenza, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un annullamento della condanna. La loro difesa si basava principalmente sulla presunta esistenza di cause di giustificazione, come la reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale (art. 393 bis c.p.) o lo stato di necessità (art. 54 c.p.).
I Limiti del Giudizio di Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte non risiede nell’analisi del comportamento degli imputati o degli agenti, ma nella valutazione della struttura stessa del ricorso. I giudici hanno rapidamente individuato due vizi capitali che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
In primo luogo, i motivi presentati erano una mera riproposizione di argomentazioni e censure già ampiamente discusse e respinte dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, e in stretta connessione, il ricorso non contestava reali vizi di legge della sentenza impugnata, ma tentava di sollecitare una diversa interpretazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui ruolo è garantire la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non riesaminare i fatti (compito del giudizio di merito).
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando la genericità oggettiva delle argomentazioni dei ricorrenti. Essi non si sono confrontati in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza d’appello, ma si sono limitati a riproporre la propria versione dei fatti. La giurisprudenza costante della Cassazione stabilisce che un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare errori logici o giuridici manifesti nel ragionamento del giudice precedente, non semplicemente contrapporre una valutazione alternativa delle prove. Poiché il ricorso non rispettava questi requisiti procedurali e sostanziali, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per i ricorrenti. La sentenza di condanna è diventata definitiva e irrevocabile. Inoltre, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intera vicenda, ma uno strumento per correggere specifici errori di diritto. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare censure precise e pertinenti, pena la severa sanzione dell’inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a riproporre censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e chiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso per Cassazione sono una semplice copia di quelle già esposte e respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche specifiche contro i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
La sentenza di condanna diventa definitiva e non più impugnabile. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33021 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CERIGNOLA il 25/03/1969 NOME nato a CERIGNOLA il 13/07/1972
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9440/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. la memoria;
Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del di giustificazione prevista dall’art. 393 bis cod. pen ovvero a quella di cui all’art. 54 cod
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diver valutazione della prova e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettiv generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.